Fisco

Cessione del credito fiscale: la fa il condòmino e non il condominio

di Andrea Cartosio e Massimo Bargiacchi

La cessione del credito d'imposta è uno strumento che si rivolge ai contribuenti, incapienti e non, per lavori di “ecobonus” e “sismabonus” effettuati sulle singole unità abitative o sulle parti comuni di edifici condominiali.
Proprio nel caso di quest'ultimi occorre fare chiarezza su come avviene la cessione del credito fiscale da parte dei condòmini e quali compiti gravano sull'amministratore di condominio.
Prima di un’analisi dettagliata sulle modalità di accesso alla cessione del credito fiscale occorre porre l'accento su un principio fondamentale acclarato nel corso degli anni.
La detrazione di imposta delle spese effettuate per interventi agevolabili su parti comuni di edificio è un diritto personale di ogni condòmino.
Dal 1° gennaio 2016 è stata prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione IRPEF spettante per interventi di riqualificazione energetica e successivamente integrata con l'ammissione di tale cessione anche su interventi antisismici.
Premesso tanto, al lato pratico come può manifestare un contribuente la volontà di cedere il proprio credito fiscale?
Il condòmino che intende cedere il credito fiscale dovrà scegliere tra due possibilità. Nella prima potrà comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre ai propri dati.
In alternativa potrà richiedere di inserire i dati personali e quelli del cessionario, previa accettazione da parte di quest'ultimo, nel verbale assembleare che approva gli interventi.
Quale compito grava sull'amministratore di condominio?
L'amministratore di condominio può essere definito come l'anello di giunzione affinché si concretizzi la cessione del credito. Effettuato i controlli sulle volontà manifestate da cedenti e cessionari, entro il 31 dicembre, dovrà comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate (con scadenza 28 febbraio) i dati relativi alle cessioni. In mancanza di detta comunicazione la cessione del credito fiscale risulterà inefficace.
In estrema sintesi, in ambito condominiale, la cessione di credito fiscale per lavori di riqualificazione energetica o relativi ad interventi antisismici è una facoltà concessa al singolo condòmino. Pertanto risulta impossibile che l'assemblea deliberi a maggioranza tale operazione, in sede assembleare potrà essere riportata la volontà del singolo condominio di accedere alla cessione o eventualmente la decisione unanime dei condomini di cedere il credito fiscale.

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