Fisco

Il bonus casa resta in vita senza comunicazione all’Enea

di Giuseppe Latour

Niente perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancato invio della nuova comunicazione Enea che punta a misurare il risparmio energetico degli interventi che accedono allo sconto fiscale del 50 per cento.

L’attesissima risposta è contenuta in una risoluzione (n.46/E/2019), pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate che, peraltro, cita anche un parere del ministero dello Sviluppo economico, orientato esattamente nella stessa direzione: l’obbligo introdotto dalle legge di Bilancio 2018 non è agganciato a una sanzione. Ed è, quindi, strutturalmente diverso rispetto a quanto previsto in materia di ecobonus.

La nuova comunicazione - va ricordato - è destinata ai lavori edili generici e, pur essendo in parte simile (anche se meno complessa) alla comunicazione Enea relativa all’ecobonus, è disciplinata da una norma diversa, l’articolo 16, comma 2 bis del Dl 63/2013. Dal momento della sua attivazione è immediatamente nato un dubbio: il mancato invio della comunicazione entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o dal collaudo comporta o meno la revoca dello sconto fiscale?

Ora l’agenzia spiega che «il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea», seppure obbligatoria per il contribuente, «non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento». In sostanza, come spiega la risoluzione, «in assenza di una specifica previsione normativa», il mancato invio «non comporta la perdita del diritto alle detrazioni». Sarebbe, cioè, stato necessario un esplicito riferimento, all’interno del decreto 63/2013, a una sanzione.

E c’è un secondo motivo a rafforzare questa conclusione. Neppure il decreto interministeriale 41/1998, che regola in generale la materia dei controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni, contiene elementi dai quali ricavare la sanzione della revoca: l’articolo 4, infatti, - aggiunge la risoluzione delle Entrate - «reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione» della comunicazione all’Enea in materia di lavori edili generici. La ricostruzione di leggi e regolamenti, insomma, punta con decisione in una sola direzione: l’obbligo di invio esiste, ma il suo mancato rispetto non comporta la perdita degli sconti fiscali.

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