Fisco

Fattura elettronica, il condominio si difende dagli errori dei fornitori con la «manleva»

di Davide Longhi

L'emissione della fattura elettronica con modalità diverse dal formato Xml e tramite Sdi si intende come NON emesse e quindi si applicano le sanzioni previste dalla legge (art. 6 DLS 18/12/97 n. 471) in generale dall'80% -100% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato. Pertanto anche il cliente/committente/condominio (che non riceverà la fattura elettronica nei termini, modi e forme di legge e se non sarà eseguita la regolarizzazione) potrà essere colpito dalla sanzione del 100% dell'IVA con un minimo di euro 250,00 .
A sostegno dell'attività dell'amministratore di condominio, e con lo scopo di tutelare lo stesso dagli inadempimenti altrui, si è pensato ad un modello di manleva che il fornitore del condominio (soggetto tenuto all'emissione della fattura elettronica) sottoscriva/rilasci a favore del condominio medesimo che è il destinatario della fattura, con la precisazione che il condominio è tenuto a ricevere una fattura valida e conforme ai requisiti di legge da parte di chi è tenuto ad emette la fattura elettronica.
Il modello proposto ( per il fac simile cliccare qui ) è semplicemente un contributo/parere/opinione legale che assume esclusivamente valore di “mezzo” e non di “risultato” in quanto risulta essere un semplice supporto teorico/legale per la definizione di un aspetto contrattuale la cui risoluzione è demandata per competenza all'amministratore di condominio e/o all'assemblea condominiale.
Dichiarazione - patto di manleva
Il patto di manleva è un contratto atipico, e quindi non è regolamentato dal codice civile ed è ritenuto legittimo se ha lo scopo di realizzare interessi (evitare che la conseguenza negativa ed economica della sanzione si ripercuota in capo al condominio per un fatto dovuto dal terzo/fornitore) che sono considerati meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico, come previsto dall'articolo 1322 c.c., che stabilisce la legittimità dei contratti atipici a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli. All'interno del patto di manleva è necessario che sia indicato il fatto da cui deriva l'obbligazione (fatture elettronica non regolare) del mallevatore e deve essere precisato il limite massimo di assunzione del debito (che coincide con l'ammontare delle sanzioni), tale limite può anche essere individuato per relationem cioè per rinvio scritto ad un elemento/circostanza che rende determinale ed individuabile il limite. La clausola di manleva è considerata valida a condizione che chi si assume l'obbligo abbia un interesse, altrimenti risulta essere nulla per mancanza o illiceità della causa. Nell'ambito condominio sarà il fornitore ad assumersi l'obbligo e l'interesse di tale assunzione che è individuata nel rapporto economico/commerciale instaurato tra lo stesso fornitore ed il condominio. E' importante sottolineare che il patto di manleva non crea un forma di irresponsabilità assoluta, visto che trasferisce solo le conseguenze del danno da un soggetto all'altro (dal condominio al fornitore).
Quando si parla di manleva è importante fare una distinzione tra dichiarazione di manleva e patto di manleva. La dichiarazione di manleva è una dichiarazione unilaterale tramite la quale un soggetto (il solo fornitore) solleva il condominio dalle conseguenze risarcitorie/sanzionatorie di una determinata attività. L'autore della dichiarazione, come spiegato in precedenza, deve avere un interesse a fare questo o deve farlo in cambio di una controprestazione. La clausola di manleva è invece una clausola/patto che viene inserita/o in un contratto che disciplina il rapporto tra le parti per trasferire le conseguenze risarcitorie/sanzionatorie e come sopra meglio specificato. Nel caso di patto di manleva si ricorda che lo stesso ha natura vessatoria e quindi dovrà avere la c.d. doppia sottoscrizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c.
Per completezza si precisa che in alternativa alla manleva si potrà prevedere all'interno del contratto, che disciplina il rapporto, un patto con il quale il condominio si obbliga ad effettuare il pagamento della prestazione/servizio ricevuta/o dal fornitore solo a condizione e dopo che lo stesso condominio abbia ricevuto la fattura elettronica regolarmente validata dal sistema ed emesse nelle forme, termini e modi prescritti dalla legge. Anche questa pattuizione ha natura vessatoria e dovrà ricevere la doppia sottoscrizione.

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