Fisco

Cartella esattoriale al condominio, non si sfugge se la notifica è irregolare

di Paolo Accoti

Il condominio non può opporsi alla cartella esattoriale lamentando solo l'irregolare notifica dell'atto presupposto.
La mancata conoscenza dell'atto propedeutico all'invio della cartella esattoriale, per difetto di notifica dello stesso, può essere eccepita con l'opposizione alla cartella esattoriale.
Tuttavia, tale opposizione per ritenersi ammissibile non può fondarsi esclusivamente sulla denuncia di mancata notifica dell'atto presupposto, ma deve necessariamente contenere delle censure relative ai vizi propri dell'atto iniziale.
Ciò in quanto, l'opposizione avverso cartella esattoriale, laddove si deduca l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, ha senz'altro la funzione di recuperare i mezzi di tutela compromessi dalla mancata conoscenza del preliminare processo verbale di contestazione o dell'ordinanza-ingiunzione, ma nondimeno, la mancata contestuale proposizione di censure avverso tali atti, comporta la tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale che, pertanto, spiegherà comunque i suoi effetti.
Con questa motivazione la Corte d'Appello di Roma, ha rigettato l'opposizione alla cartella esattoriale avanzata dal condominio e, per esso, dal suo amministratore pro tempore.
Ed invero, con ricorso dinnanzi al Tribunale di Roma, quale Giudice del lavoro, un amministratore di condominio proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale, deducendo di essere venuto a conoscenza solo con la notifica di tale cartella che a carico del condominio erano state emesse delle ordinanze ingiunzione e due verbali di illecito amministrativo, i quali, tuttavia, risultavano irritualmente notificati.
In virtù di ciò, eccepiva l'inesistenza dell'atto conseguenziale ovvero della cartella esattoriale impugnata.
Si costituivano in giudizio la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma e l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, effettivamente respinto dal Tribunale, che condannava il condominio opponente al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello il condominio, insistendo nella deduzione relativa alla nullità della notifica delle ordinanze ingiunzione sottese alla emissione della cartella esattoriale impugnata.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione lavoro, con la sentenza pubblicata in data 1 Febbraio 2019, osserva che <<secondo il più recente orientamento della S.C., “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notificazione, anche vizi propri dell'atto presupposto” (Cass. 26843/18).>>.
Il Giudice del gravame dà atto che, nonostante alcune remote pronunce della Suprema Corte abbiano ritenuto ammissibile la sola deduzione della mancata notifica dell'atto presupposto, con la conseguente l'illegittimità della cartella esattoriale, rileva tuttavia come <<alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti. Ciò in quanto, in tema di opposizione a cartella di pagamento con finalità “recuperatoria” delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza-ingiunzione, la finalità stessa esclude in radice la possibilità che sia lasciata all'impugnante la scelta dell'impugnare o no cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale.>>.
Conclude, pertanto, ritenendo come l'omessa o irrituale notifica può fungere esclusivamente da eccezione preliminare rispetto alle effettive censure da rivolgere all'atto presupposto che, pertanto, devono necessariamente essere svolte, sotto pena, in mancanza, di inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale.
Tale assunto, infatti, risulta <<coerente con i principi generali in materia di nullità, che travolge gli atti a valle dell'atto nullo, ma non quelli a monte, con la conseguenza che l'accertamento della nullità della notifica di un atto non rende nullo l'atto stesso, ma ha la funzione di recuperare termini decorrenti dalla notifica (irregolare) scaduti al fine di consentire contestazioni sul merito dell'atto (irregolarmente) notificato, ovvero, frequentemente, di eccepire la prescrizione.>>.
L'appello, pertanto, viene rigettato e le spese di giudizio compensate.

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