Fisco

Comunicazione alle Entrate, restano dubbi sulla cessione

di Andrea Cartosio

Con provvedimento del 6 febbraio 2019, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e le specifiche tecniche per la comunicazione delle spese soggette a detrazione fiscale su interventi eseguiti su parti comuni di edifici realizzati nel 2018. Gli amministratori di condominio dovranno ottemperare all’invio dei dati entro il 28 febbraio.

I dati raccolti dall’Agenzia saranno successivamente inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata per ciascun contribuente interessato. Le caratteristiche della comunicazione 2019 rispettano quasi completamente quelle già trasmesse nelle annualità precedenti, con i soli adeguamenti posti in essere dalle circolari nel corso del 2018.

I campi dedicati alla cessione del credito fiscale sono stati aggiornati in riferimento alla 11/E del 18 maggio 2018. Le specifiche tecniche, pubblicate con il provvedimento, forniscono alcuni esempi di situazioni che possono essersi verificate nel corso dell’anno 2018 e che l’amministratore di condominio si trovi a dover affrontare in stesura di comunicazione. Tuttavia, in materia, risultano irrisolti alcuni interrogativi già sollevati nel corso della passata annualità, uno su tutti quello relativo al termine entro il quale il condòmino cedente deve versare la propria quota al condominio.

Per l’individuazione della spesa attribuibile ad ogni singolo condòmino, occorrerà tener conto di quanto corrisposto ai fornitori dal condominio nel corso dell’anno 2018. Questo impone all’amministratore di condominio di ripartire la spesa effettivamente pagata ai fornitori, utilizzando il criterio originario di suddivisione della stessa, a prescindere dalle quote corrisposte dai singoli proprietari/aventi diritto (campo 25). Si ricorda che l’agenzia delle Entrate, con la circolare 122 del 1°giugno 1999, ha specificato che il singolo condòmino/contribuente ha tempo ad adempiere all’obbligazione condominiale, per beneficiare della detrazione d’imposta, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi. All’amministrazione finanziaria dovrà essere comunicato se il condominio è in regola con le quote condominiali alla data del 31 dicembre (campo 26). Qualora venisse “flaggato” dall’amministatore il campo del pagamento, il dato sarà inserito direttamente nella dichiarazione precompilata del contribuente. In caso contrario, la voce di spesa sarà esposta nel foglio informativo e dovrà essere lo stesso contribuente a modificare il dato.

L’amministratore dovrà comunicare alle Entrate il soggetto fruitore della detrazione fiscale per i lavori eseguiti su parti comuni di edificio. Si ricorda che è onere del proprietario comunicare all’amministratore eventuali fruitori del beneficio fiscale differenti. In caso di mancanza di comunicazione da parte del proprietario l’amministratore dovrà attenersi ai dati presenti in anagrafe condominiale.

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