Fisco

Comunicazione delle detrazioni, le Entrate spiegano come fare con le cessioni del credito

di Glauco Bisso

Le Entrate spiegano passo dopo passo come si realizza la cessione del credito in condominio: superato il dubbio fondamentale che la cessione potesse avvenire solo dopo il pagamento integrale.
Ed è il tracciato record ( cliccare qui ) e le istruzioni alla compilazione alla comunicazione dei dati ( cliccare qui ) che gli amministratori di condominio devono inoltrare per la precompilata 2018 a spiegare che, sia nel caso che il condomino cedente appartenga ai non tax area, sia a tutti gli altri soggetti, la cessione è comunque possibile senza che sia prima pagato l'importo.
Nella tabella allegata ( cliccare qui ) i quattro esempi proposti dalle Entrate. Gli esempi 1 e 2 sono relativi alla cessione verso soggetti terzi, per i cedenti no tax area anche finanziari, per gli altri soggetti verso gli altri coobbligati, ad esempio il condòmino vicino di casa. Gli esempi 3 e 4 dimostrano invece come avviene la cessione verso il fornitore, individuato anche nel soggetto che collabori con l'appaltatore o con la associazione temporanea o rete di impresa a cui l'appaltatore abbia aderito e che sia richiamati nello stesso contratto.
Le istruzioni alla compilazione (esempio 2 e 4) chiariscono inoltre che la detrazione può avvenire anche se il pagamento della quota residua dovuta al condominio non cedibile (nella tabella di esempio allegata il 35% con detrazione al 65%) é pagata solo parzialmente.
Facile a questo punto prevedere che le imprese possano individuare soggetti o reti a cui aderire, integrandoli nell'appalto, e al cedente sarà scontato il valore attuale della cessione.
Opportuno che il condominio committente valuti la fattibilità, al momento dell'appalto. Possibile inoltre che anche la quota non cedibile sia mutuata in modo che la spesa sia diluita in rate davvero sostenibili per tutti.

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