Fisco

Il nuovo regime forfettario per gli amministratori e gli agenti immobiliari

di Francesco Schena

La legge di bilancio 2019, la n. 145 del 30 dicembre 2018 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 con il supplemento ordinario n. 62 - con il comma 9 dell'articolo 1 allarga le maglie del regime fiscale forfettario e questo vale anche per gli amministratori di condominio a condizione che svolgano l'attività in forma di lavoro autonomo e non di società.
Per transitare dal precedente regime forfettario del 2017 o da quello normale al nuovo forfettario 2019, sarà necessario osservare una lunga serie di requisiti.
I compensi complessivi di tutte le attività svolte dal professionista nel 2018 non devono aver superato la soglia dei 65.000 euro ed è necessario che si preveda il rispetto di tale limite anche per il 2019 e per ogni anno a seguire. Al riguardo sarà necessario porre molta attenzione perché il superamento della soglia in corso di annualità determina il passaggio al regime normale con decorrenza dall'anno successivo.
Per gli amministratori di condominio, la tassazione, sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e delle addizionali, è determinata con l'applicazione dell'aliquota secca del 15% su una base imponibile determinata dall'86% dell'ammontare dei ricavi, a cui vanno scomputati gli oneri previdenziali pagati durante l'annualità fiscale. Per chi inizia l'attività dal 1° gennaio 2019 in poi, la tassazione è ridotta al 5% per i primi cinque anni.
Tra i vantaggi fiscali previsti dal regime forfettario, oltre alle precedenti semplificazioni contabili e all'esonero degli obblighi IVA e degli studi di settore, occorre ricordare anche l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre, il contribuente forfettario non assume la qualità di sostituto d'imposta né subisce la ritenuta d'acconto.
Lo svantaggio del regime forfettario è quello di non poter dedurre né detrarre alcun onere o costo di esercizio (ad eccezione degli oneri previdenziali pagati) e questo deve indurre gli interessati a riflettere sulla reale opportunità del nuovo regime alla luce dei propri dati di bilancio.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 20 per cento.
Con un grafico ad hoc (CLICCARE QUI) proviamo a sintetizzare il quadro del nuovo regime forfettario per i punti di interesse per l'amministratore di condominio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©