Fisco

La procedura

di Marco Zandonà

Come funziona l’iter per la cessione della detrazione (sotto forma di credito d’imposta) alle imprese esecutrici o a soggetti privati.

Importo da cedere

Il contribuente può cedere alternativamente: subito l’intera detrazione, calcolata sulla propria quota della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori;

oppure in ciascun periodo d’imposta la detrazione calcolata in base alla propria quota delle spese sostenute nello stesso anno dal condominio (entro il 31 dicembre).

In entrambi i casi, la cessione deve comunque riguardare tutta la detrazione spettante al singolo condomino (il quale non può sfruttarne solo una parte e cedere le rate residue non utilizzate).

Obblighi del condomino

In sede di delibera condominiale o tramite una successiva dichiarazione espressa (entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento), il condomino deve quindi comunicare all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e l’accettazione del cessionario; e deve indicare i dati identificativi (dati anagrafici o denominazione) e il codice fiscale o la Partita Iva propri e dello stesso cessionario.

Doveri dell’amministratore

L’amministratore del condominio, invece, deve comunicare anno per anno (entro il 28 febbraio) all’agenzia delle Entrate - a pena di inefficacia della cessione del credito - i dati del cessionario e la sua accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo del credito stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Deve inoltre consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con cui è stata effettuata la comunicazione alle Entrate.

Compiti dell’Agenzia

L’agenzia delle Entrate rende visibile nel “cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo dopo la relativa accettazione; rende visibile nel “cassetto fiscale” del cedente l’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.

Disponibilità del credito

Il credito d’imposta diventa disponibile per il cessionario dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condomino cedente abbia pagato l’importo di spesa a lui imputabile. Una volta che il credito è divenuto “disponibile”, il cessionario può utilizzarlo in compensazione con le imposte e contributi dovuti (mediante il modello F24), ripartendolo in cinque quote annuali di pari importo; oppure può cederlo, in tutto o in parte, a soggetti terzi.

Successiva cessione

In caso di successiva cessione del credito ricevuto, il cessionario deve comunicare l’operazione, sempre con le modalità telematiche previste dall’agenzia delle Entrate, la quale provvederà ad attribuire il credito al nuovo cessionario. In tale ipotesi, il credito viene utilizzato in compensazione dal successivo cessionario sulla base delle rate residue. Quest’ultimo, infatti, può solo utilizzare in compensazione il credito acquistato, non anche cederlo a terzi, perché sono consentite al massimo due cessioni.

Somme da riportare

La quota di credito che non viene usata nell’anno (per assenza di imposte da compensare) può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Per la compensazione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni fiscali non vale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (che è pari a 700mila euro).

Controlli e contestazioni

In seguito alla cessione del credito, l’amministrazione finanziaria effettua dei controlli sul condomino cedente e sul cessionario.
Al condomino cedente può essere contestato il mancato raggiungimento, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta. In tal caso, le Entrate provvedono al recupero del credito corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. Invece al cessionario può essere contestata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito.

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