Fisco

Confedilizia: entro oggi il modello 770/2018 del condominio

dalla Redazione

Entro oggi, 31 ottobre, il condominio – nella persona dell'amministratore o, altrimenti, di persona designata dall'assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770/2018. (si vedano anche gli approfondimento sul Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 25 settembre , sempre del 25 settembre , e del 21 settembre) .
A ricordare la scadenza è Confedilizia, precisando che l'adempimento riguarda tutti i condominii che nel 2017 abbiano corrisposto somme sulle quali abbiano effettuato ritenute d'acconto e serve a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.
Nel modello – che deve essere trasmesso obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato – gli amministratori devono indicare gli importi trattenuti a titolo di ritenute, addizionali ed imposte sostitutive, con riferimento alle somme erogate durante il 2017, su:
 redditi di lavoro dipendente a portieri, addetti alle pulizie ecc. (con ritenuta secondo le diverse aliquote Irpef);
 redditi di lavoro autonomo ai soggetti che abbiano effettuato prestazioni anche occasionali a favore del condominio: ingegneri, geometri, architetti ecc. (con ritenuta del 20%) e anche allo stesso amministratore del condominio per il suo compenso annuale;
 corrispettivi di appalto alle imprese che abbiano svolto prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'immobile o degli impianti e per attività di pulizia, manutenzione caldaie, ascensori, giardini e altre parti comuni dell'edificio ecc. (con ritenuta del 4%).
Le ritenute del 4% o del 20% non si applicano sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condominii pagano mediante bonifici bancari o postali cd. “parlanti” per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per esempio per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta effettuata da banche o Poste italiane Spa (pari, dall'1.1.2015, all'8%) e i dati dei soggetti interessati non andranno indicati dal condominio nel modello 770.
Maggiori informazioni (ed ogni assistenza) in merito presso le Associazioni territoriali di Confedilizia (recapiti telefonici al numero 06.679.34.89 oppure al sito www.confedilizia.it ).

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