Fisco

Il bonifico parlante esonera l'amministratore dalla compilazione del quadro AC e K

di Nadia Parducci


La risoluzione n. 67/E, pubblicata il 20 settembre 2018 dall'Agenzia delle entrate, esonera gli amministratori di condominio dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Unico e del quadro K del modello 730 in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali nel caso di bonifici soggetti a ritenuta alla fonte.
Dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770, Quadro SY, Sezione III). Per tale ragione, ha chiarito l'Agenzia delle entrate, possono rientrare nel caso di esonero previsto dal punto b), comma 2, articolo 1, Dm del 12 novembre 1998, che esclude dall'obbligo di comunicazione dell'amministratore di condominio, previsto dal precedente comma 1, i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.

La discioplina in materia
Vediamo brevemente la disciplina in materia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Dm del 12 novembre 1998 l'amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):
1.relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
2.relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare".
I dati appena richiamati devono essere esposti, come abbiamo prima anticipato, nel quadro AC del modello Unico o nel quadro K del modello 730.
Tuttavia, lo stesso articolo 1, comma 2, Dm del 12 novembre 1998 esclude dall'obbligo di comunicazione:
1. i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
2. con riferimento al singolo fornitore, i dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell'anno solare non sia superiore a 258 euro;
3. i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.
In considerazione delle richiamate previsioni, è stato chiesto all'Agenzia delle entrate di chiarire se l'esonero dalla compilazione possa essere esteso anche a tutti i casi in cui è stata operata una ritenuta dalla banca, a fronte delle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Le somme, essendo soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (banche o Poste Italiane S.p.A.), ovvero nel quadro SY sezione III del modello 770 e inoltre sono già comunicati all'Agenzia tramite il flusso telematico "Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici".
Alla luce di quanto esposto, quindi, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi possa non essere compilata da parte dell'amministratore condominiale, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche o Poste Italiane S.p.A una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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