Fisco

Rettifica in autotutela per ricalcolare l’importo

di Giuseppe Debenedetto

Il cosiddetto “caso Tari”, scoppiato alla fine del 2017, ha fatto emergere diversi errori di calcolo della tassa rifiuti, tra cui l’applicazione della quota variabile alle pertinenze delle utenze domestiche (box, garage, cantina, eccetera), la restrizione del concetto stesso di pertinenza e la tassazione delle abitazioni stagionali in maniera induttiva. Errori che comportano un aumento dell’importo da pagare, costringendo i contribuenti a presentare ai Comuni istanze di annullamento o di rimborso. Queste ultime non sono operazioni semplici da effettuare, considerato che non tutti conoscono nel dettaglio gli obblighi di legge e i diritti del contribuente.

La quota variabile

Occorre, in primo luogo, fare attenzione alla quota variabile della Tari, che non dev’essere applicata a ogni pertinenza dell’abitazione, ma deve risultare “unica” per l’intera utenza domestica.

Se, ad esempio, il Comune applica a un nucleo familiare di quattro componenti una quota fissa di 2 euro al metro quadro e una quota variabile di 160 euro, l’importo complessivo da pagare per un appartamento di 100 metri quadrati, con garage di 30 mq e cantina di 20 mq, è pari a 460 euro: composto da una quota fissa di 300 euro (2 euro x 150 mq) e una quota variabile di 160 euro. Se il Comune applicasse la quota variabile anche alle pertinenze, il contribuente si ritroverebbe a pagare un importo di 780 euro, di gran lunga superiore a quanto effettivamente dovuto.

Il concetto di pertinenza

Un altro errore riguarda la limitazione del concetto di pertinenza in base a vari parametri (categoria catastale, numero, distanza dall’abitazione, eccetera). Il Comune potrebbe per esempio considerare il numero massimo di una pertinenza per ogni abitazione, oppure ritenere che la pertinenza sia tale solo se situata allo stesso indirizzo e numero civico dell’abitazione. Sono entrambe soluzioni illegittime: per la Tari, l’unico criterio applicabile è quello civilistico, cioè di «cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa», come stabilito dall’articolo 817 del Codice civile.

Il calcolo per le seconde case

Per le seconde case, specie nei Comuni turistici, è stata riscontrata la tassazione con un criterio induttivo, basato convenzionalmente su una proporzione rispetto alla superficie.

Ad esempio: un occupante fino a 40 mq; due occupanti da 41 a 60 mq; tre occupanti da 61 a 80 mq e così via. Perché sia corretto, però, il criterio deve essere presuntivo e non assoluto: deve sempre lasciare al contribuente la possibilità di dichiarare l’effettivo numero di componenti del proprio nucleo familiare. Diverse amministrazioni comunali, tuttavia, non lo consentono.

Come rilevare gli errori

In genere l’avviso di pagamento della Tari contiene il riepilogo dell’importo da corrispondere, le istruzioni per il versamento, nonché il dettaglio delle somme da pagare L’ente indica gli immobili con i dati catastali, la superficie tassata, il numero degli occupanti e la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare.

Bisogna fare quindi attenzione ai dati indicati: controllando, in particolare, che la quota variabile sia presente solo per l’abitazione. Inoltre, va verificata l’eventuale applicazione della quota variabile alle pertinenze “eccedenti”, cioè a quelle unità che il Comune non considera pertinenze, ma che in realtà lo sono.

Infine, per le seconde case, occorre controllare se è stata applicata la tariffa in base al numero presunto degli occupanti e se il Comune consente di fare riferimento alla composizione del nucleo familiare del luogo di residenza, anche per evitare che un’abitazione stagionale risulti più onerosa di una occupata stabilmente.

L’istanza di rettifica

Dopo aver effettuato le verifiche, se viene riscontrato un errore materiale di calcolo, occorre presentare al Comune un’istanza di rettifica in autotutela dell’avviso di pagamento, chiedendo il ricalcolo del tributo. Se si tratta invece di errori di diritto, causati cioè da una diversa interpretazione delle norme o da specifiche disposizioni regolamentari, il contribuente potrebbe impugnare l’avviso di pagamento, oppure attendere la successiva notifica dell’avviso di accertamento e impugnare quest’ultimo. Si devono dunque tenere sotto controllo i tempi al fine di rispettare il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, per intraprendere la strada del contenzioso.

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