Fisco

L’Ici-Imu per l’alloggio del portiere va ripartita con la tabella generale

di Rosario Dolce

Il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili relative alle parti comuni condominiali (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, eccetera) individuate dall'articolo 1117 del Codice civile devono essere versate a cura dell'amministratore di condominio, il quale è chiamato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità comuni, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari (cfr, articolo 10, comma 4, ultimo capoverso del Decreto legislativo 504/1992).
Il Tribunale di Roma, con Sentenza pubblicata in data 10 gennaio 2018 stabilisce il metodo con cui l'amministratore è tenuto a costituire il fondo al fine di provvedere al pagamento della imposta.
Il Giudice capitolino, in particolare, ha precisato che la suddivisione del costo afferente la imposta municipale gravante sull'immobile di titolarità dei condòmini (nello specifico si discorreva della cosiddetta “casa del portiere”) deve essere ripartita agli aventi diritto in forza della tabella millesimale “generale” e non applicando quella invece prevista per le “spese di portierato”.
Il fatto
La vicenda prende spunto dalla impugnazione della delibera assembleare da parte di un condòmino con cui è stata disposta l'approvazione del rendiconto.
All'interno del documento contabile in disamina era stato inserito il piano di riparto della spesa relativa al pagamento dell''ICI (Imposta Comunale Immobile), che, in quanto tale, è divenuto oggetto di contestazione.
Il condòmino, nel dettaglio, censurava la legittimità della delibera nella parte in cui la stessa avesse approvato il piano di riparto della spesa declinandolo ai condòmini con la tabella A6, laddove allegata al regolamento di condominio, afferente le spese per il “servizio di portineria”.
La Sentenza
Il giudice romano, nel comporre la vicenda, ha rilevato che l'appartamento del portiere (così denominato in Sentenza) è un bene immobile di proprietà comune giusta previsione contenuta nell'articolo 1117 del codice civile (“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: […] 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere…”).
L'immobile in disamina ha, quindi, una sua autonoma rendita catastale e relativamente ad esso l'amministratore è tenuto a collocare la relativa spesa nella tabella di ripartizione tra i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà e non già in ragione dell'uso maggiore o minore del servizio (considerato nella tabella A6).
L'Ici (oggi, IMU), difatti, è dovuta dal proprietario in ragione della quota di proprietà, e dunque - salvo diversa specifica disposizione del regolamento condominiale - deve essere corrisposta in ragione dei millesimi di proprietà (tabella generale) e non della misura di ripartizione dei costi del servizio (tabella A6).

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