Fisco

Ai fini del plafond il valore di riferimento è il costo

di Luca De Stefani

Il valore dei beni significativi installati in un intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), di ristrutturazione edilizia e di risanamento e restauro conservativo su abitazioni è il “costo” sostenuto dall’installatore e non il “prezzo di vendita” addebitato dallo stesso al committente. Questa interpretazione, introdotta retroattivamente dalla legge di Bilancio 2018 e commentata dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 12 luglio 2018, n. 15/E, è pro-contribuente, perché riduce il valore del bene significativo (si usa il costo e non il prezzo), ai fini della distinzione tra l’imponibile su cui applicare l’Iva del 10% e quello su cui calcolare il 22 per cento. L’artigiano o il prestatore di servizio incaricati di eseguire l’intervento devono però specificare in fattura il costo che hanno sostenuto per la produzione o per l’acquisto da terzi del bene significativo, fornendo al committente un dato importante per calcolare il “guadagno” sulla fornitura del bene significativo.

L’articolo 7, comma 1, lettera b, legge 488/1999 consente, in questi casi, di applicare sempre l’Iva del 10% sul valore della prestazione di servizi (la posa in opera, la manodopera, eccetera), delle materie prime e semilavorate, oltre che dei beni finiti non beni significativi (anche se sono “parti staccate” di questi ultimi, ma a patto che abbiano «un’autonomia funzionale» rispetto al bene significativo stesso). Al bene significativo, invece, l’Iva del 10% si può applicare solo «fino a concorrenza» del valore precedente; quindi, più basso è il valore del bene significativo, più ampia è l’applicazione dell’Iva del 10%, al posto del 22 per cento.

L’interpretazione autentica ha chiarito che per determinare il valore del bene significativo devono essere considerati “solo” gli oneri che concorrono alla sua produzione, in capo al prestatore nell’intervento edile (materie prime, manodopera impiegata per la loro produzione), senza l’eventuale mark-up (articolo 1, comma 19, legge 205/2017).

Se il bene significativo fornito viene “prodotto” dal prestatore stesso, il suo valore è costituito dal relativo costo di produzione, il quale non può essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate e della manodopera impiegata. In base all’Oic n. 13, nel costo di produzione sono compresi sia i costi direttamente imputabili al prodotto, sia i costi generali indiretti sostenuti nella produzione dei beni, come ad esempio l’ammortamento di beni materiali e immateriali utilizzati e la loro manutenzione.

Se, invece, l’intervento edile viene eseguito da un prestatore che non produce direttamente il bene significativo ma lo acquista da terzi, il suo valore non può essere inferiore al suo costo di acquisto, in capo allo stesso. In entrambi i casi, quindi, il valore del bene significativo non deve comprendere il «margine aggiunto dal prestatore» al costo di produzione o di acquisizione, «per determinare il prezzo finale di cessione dello stesso al cliente/committente» (il cosiddetto mark-up).

L’elenco dei beni significativi elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 è tassativo, ma i termini utilizzati vanno «intesi nel loro significato generico e non tecnico»; quindi, sono significativi anche i beni che «hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati», ma che, per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale, assumono una diversa denominazione. Ad esempio, la vasca idromassaggio è nella categoria dei beni significativi dei “sanitari” (circolare 7 aprile 2000, n. 71/E, paragrafo 4). La circolare 12 luglio 2018, n. 15/E, ha chiarito che la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia, mentre «la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia». La circolare, però, ha scordato di dire che quest’ultima stufa è comunque un bene significativo, in quanto dovrebbe rientrare tra le «apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria».

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