Fisco

Cartella esattoriale Cosap, la lite sul passo carraio si fa in Tribunale

di Paolo Accoti


Condominio cartella di pagamento per occupazione di spazi e aree pubbliche decide il Tribunale.
La giurisdizione a decidere delle controversie in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, cd. COSAP, spetta al Giudice ordinario, tanto in virtù della sentenza della Corte Costituzionale (n. 64/2008), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, co. II, secondo periodo, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Questo il principio ribadito nell'ordinanza n. 11087, depositata in data 9 Maggio 2018, dalla V Sezione Civile della Corte di Cassazione.
L'Ente comunale notificava al condominio una cartella di pagamento per il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Avverso la predetta cartella di pagamento il condominio ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, eccependo la mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella.
La Commissione accoglieva il ricorso e, sull'appello proposto dall'Ente comunale, che eccepiva il difetto di giurisdizione, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, respingeva l'appello, omettendo tuttavia qualsiasi pronuncia sul dedotto difetto di giurisdizione.
Ricorre per cassazione il Comune deducendo il difetto di giurisdizione, resiste in giudizio il condominio eccependo l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso e, comunque, l'infondatezza dello stesso.
La Corte di Cassazione premette che alcun giudicato può ritenersi formato in merito al paventato difetto di giurisdizione, siccome espressamente eccepito dal Comune nel giudizio d'appello.
Ciò posto, ricorda la sentenza n. 64 del 2008 della Corte costituzionale con la quale la stessa ha <<dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disponeva che “appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni” – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuiva la giurisdizione in tema di COSAP al giudice tributario anziché al giudice ordinario>>.
Conseguentemente, rileva Suprema Corte, la mancanza della natura tributaria della controversia fa venir meno il fondamento della giurisdizione del Giudice tributario.
In realtà, continua il Giudice di legittimità, questa Corte <<ha affermato che “in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)” (Cass. 14 settembre 2016, n. 18108; Cass., SU, 28 ottobre 2015, n. 21950; Cass., SU, 30 marzo 2011, n. 7190; Cass., SU, 26 novembre 2011, n. 28161 del 2008)>>.
Motivo per cui deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alle controversie relative alla COSAP, con rimessione delle parti dinanzi al predetto organo giurisdizionale che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di regolamento.

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