Fisco

Sconti Imu senza denuncia: la mappa delle eccezioni

di Luigi Lovecchio

Nella disciplina dell’Imu la presentazione della dichiarazione – che scade il prossimo 2 luglio (il 30 giugno è sabato) per l’anno d’imposta 2017 – non ha, di regola, valenza costitutiva ai fini dell’applicazione di agevolazioni o esenzioni. Come tutte le regole, però, ci sono le eccezioni. Queste ultime, in quanto tali, devono essere espressamente previste: potrebbe trattarsi, particolare, di eccezioni di origine legislativa oppure regolamentare, derivanti cioè da delibere adottate dal Comune.

Sconti «slegati» dalla denuncia

Le esenzioni indicate nell’articolo 7, Dlgs 504/92 (richiamate ai fini Imu dall’articolo 9, Dlgs 23/11), non richiedono la presentazione della dichiarazione, ai fini della loro applicabilità.

Una volta chiarito che di norma l’eventuale omissione dichiarativa non fa venir meno l’agevolazione, va detto che ci sono dei casi in cui l’obbligo della denuncia non è neppure configurabile con finalità informativa: accade quando le condizioni di spettanza sono già noti al Comune. Si pensi ad esempio ai fabbricati di categoria E (chiese, stazioni ferroviarie, porti, eccetera). Poiché il dato catastale è conoscibile dal Comune, la denuncia non occorre.

Per le esenzioni in favore degli enti non commerciali, ex articolo 7, lettera i), Dlgs 504/92, ugualmente l’agevolazione si applica anche in assenza di dichiarazione ma l’obbligo di denuncia sussiste, poiché si tratta di notizia non a conoscenza del Comune.

A maggior ragione, in presenza di edifici a destinazione promiscua, istituzionale e commerciale, l’ente deve presentare la dichiarazione per evidenziare la porzione esente dell’unità posseduta. Le stesse considerazioni valgono per il comodato gratuito a parenti in linea retta di grado non successivo al primo, per il quale è disposta la riduzione a metà dell’imposta. Anche in tale ipotesi la dichiarazione è obbligatoria, perché prevista dalla legge in quanto il dato non è conosciuto dal Comune, ma non è condizione di applicabilità dell’agevolazione. La sua omissione dunque è sanzionabile con 51 euro.

Analogo il trattamento sia per gli edifici d’interesse storico-artistico sia per le locazioni a canone concordato. Con riferimento ai primi, per i quali è prevista la riduzione a metà dell’imposta, si è dell’avviso che la denuncia sia comunque opportuna, ove già non effettuata, poiché la notizia non è immediatamente percepibile dall’ente. Per le abitazioni locate a canone concordato, con riduzione del 25% dell’imposta da versare, la dichiarazione è normalmente necessaria, ma sempre solo per finalità informativa.

La dichiarazione «costitutiva»

Per gli immobili inagibili o inabitabili la riduzione a metà dell’imposta spetta a condizione che tale situazione sia stata dichiarata al Comune, con una perizia di parte, e dunque a decorrere dalla dichiarazione. La denuncia non va presentata se lo stato di inagibilità è già noto all’ente (ad esempio in presenza di ordinanza di sgombero).

Inoltre, con riferimento all’esenzione degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, dell’unità immobiliare non locata posseduta da appartenenti alle forze armate e soggetti equiparati, degli alloggi sociali e dei fabbricati merce delle imprese costruttrici, ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, Dl 102/2013, l’agevolazione è espressamente subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione annuale, entro la scadenza di legge.

Nella dichiarazione occorre indicare gli estremi catastali degli immobili interessati e la tipologia di esenzione richiesta. In questi casi, dunque, non è sufficiente la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma occorre anche il rispetto del requisito formale della tempestiva presentazione della denuncia annuale.

Peraltro, trattandosi non di un obbligo di legge, bensì di un onere correlato ad una agevolazione, sanzionato con la decadenza della stessa, non è possibile porvi rimedio con il ravvedimento. Quest’ultimo peraltro ha la funzione di consentire la regolarizzazione di violazioni, non di adempimenti connessi alla manifestazione di volontà di avvalersi di regimi agevolati. A stretto rigore, dunque, anche un solo giorno di ritardo nella presentazione della dichiarazione è sufficiente per determinare la decadenza dell’agevolazione.

In tutti i casi sopra esaminati, occorre altresì denunciare il venir meno delle condizioni agevolative. Si pensi ad esempio ai fabbricati merce delle imprese costruttrici o alla condizione di inagibilità o inabitabilità di un immobile. Se il contribuente continua a fruire dell’esenzione, nonostante l’unità sia stata locata (fabbricato merce) oppure siano finiti i lavori di recupero (inagibilità), la violazione commessa è quella di omessa denuncia. Di conseguenza, è dovuta una sanzione variabile dal 100% al 200% del tributo non versato.

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