L'esperto rispondeFisco

Bonus lavori al 50% negato al marito non convivente

Marco Zandonà

La domanda

Posso avere il beneficio della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni, per l'immobile di mia moglie in cui risiedono lei e mio figlio, entrambi fiscalmente a mio carico, anche se io ho la residenza presso un altro immobile dello stesso Comune? Frequento regolarmente mio figlio e mia moglie, e uso anche la sua abitazione, perché non siamo legalmente separati. Se posso fruire della detrazione, c'è bisogno che mia moglie dichiari il consenso all'esecuzione dei lavori?

La risposta è negativa. La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 , della legge 27 dicembre, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado), in quanto detentori del fabbricato oggetto di intervento. A questo riguardo, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che sussista la situazione di convivenza (ad esempio, da certificato di stato di famiglia) fin dall'inizio dei lavori di ristrutturazione; e le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente.Ciò vale anche se la casa oggetto dell’intervento sia diversa da quella in cui entrambi i coniugi risiedono (purché sia a disposizione del nucleo familiare).Nel caso di specie, il marito della proprietaria della casa oggetto dell’intervento abita in un'altro immobile, anche se nello stesso Comune. Come coniuge non convivente, pertanto, il marito non può fruire della detrazione, anche se sostiene le spese dietro autorizzazione della proprietaria (che comunque è sempre necessaria).

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