L'esperto rispondeFisco

La causale della ritenuta per il giardiniere nel regime dei «minimi»

di Michele Brusaterra - Condominio24

La domanda

Per la certificazione di una fattura di un giardiniere emessa in regime forfettario (L. 208-15) non soggetta a ritenuta d'acconto (L. 190, art. 1, c. 67) che causale (col. 1 della certificazione) si deve indicare nella compilazione della certificazione unica?


La certificazione unica 2017 (CU 2017) prende in considerazione anche le somme corrisposte a titolo di compenso e/o provvigione ai contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ovvero nel regime forfettario, che svolgono attività professionali. Tale circostanza ha generato parecchi dubbi, poiché i regimi appena richiamati sono regimi fiscali agevolati i cui compensi non vengono assoggettati a ritenuta d'acconto. Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica delle CU 2017, per i contribuenti minimi e forfettari prevedono che, nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della CU occorre indicare l'ammontare delle provvigioni e dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta 2016 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario e l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta 2016 agli autonomi operanti con il regime delle nuove iniziative produttive.
Pertanto, nell'ambito del quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire sono diverse a seconda dei casi.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ex D.L. 98/2011 sono sostituti d'imposta. Pertanto il contribuente nel regime dei minimi che eroga un compenso ad un professionista in regime ordinario dovrà versare la ritenuta d'acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento e certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2017 e del modello 770/2017. Infatti, i contribuenti minimi sono esonerati dall'applicazione della ritenuta sulle proprie fatture ma, viceversa, non sono esonerati dall'applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute (sono sostituti d'imposta).
Al contrario, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non sono sostituti d'imposta. Quindi il contribuente forfettario che eroga compensi ad un professionista in regime ordinario non dovrà operare la ritenuta d'acconto e non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”) e non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica 2017 e modello 770/2017.
L'unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso e l'ammontare lordo del compenso erogato.
Com'è noto i contribuenti minimi e forfettari, comunemente noti come “nuovi contribuenti minimi”, non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto. Di conseguenza, la certificazione per tali contribuenti, non serve ad avere uno strumento che consenta di verificare la corrispondenza tra i ricavi/compensi indicati in UNICO PF dal contribuente minimo e forfettario (quadro LM rigo 2) e quanto risulta dalla somma delle certificazioni uniche che a lui fanno riferimento. Un'eventuale incongruità tra i valori di questi documenti determina l'avvio delle attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. E' prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Più nel dettaglio, alcuni redditi di lavoro autonomo, pur non prevedendo l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta devono comunque essere indicati nel modello CU. Si tratta, in particolare, dei compensi erogati ai lavoratori autonomi che applicano uno dei regimi fiscali agevolati, come il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 27, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi“), e i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014. Per questi soggetti il modello CU dovrà essere compilato indicando la causale “A” per redditi derivanti dall'esercizio di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione, avendo cura di indicare l'ammontare del compenso indicato in fattura sia nella colonna 4 del modello, “ammontare lordo corrisposto”, sia nella colonna 7, “altre somme non soggette a ritenuta”.
Inoltre, è importante non dimenticare che in colonna 6 dovrà essere indicato il codice 6 per indicare che si tratta di “erogazione di redditi non soggetti a ritenuta o esenti”. Tali importi, a differenza degli anni passati, non dovranno più essere riportati nel modello 770 semplificato (essendo stato cancellato il quadro SS del modello).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©