Fisco

Senza l’attestazione dell’amministratore è difficile usare il bonus

di Marco Zandonà

Nell’ipotesi di interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria compresa) o di risparmio energetico su parti comuni condominiali di edifici residenziali, i singoli condòmini possono usufruire delle detrazioni fiscali dall’Irpef.

Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio, a prescindere dalla data di fatturazione dei lavori o da quella di esecuzione degli stessi.

Sono previsti specifici adempimenti a cura dell’amministratore di condominio che seppur non individuati dalla legge sono stati oggetto di precisazioni da parte del Fisco sin dal 1998 (circolari 57 e 121 del 1998). Per consentire ai condòmini di usufruire delle detrazioni Irpef, il condominio deve osservare le regole generali prescritte dalle relative normative (con riguardo alle modalità di pagamento, alla documentazione da conservare eccetera). Inoltre, l’amministratore deve rilasciare ai condòmini una certificazione contenente:

l’attestazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge;

una specifica attestazione inerente l’indicazione della quota della spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condomino, in base ai millesimi di proprietà (circolare 122/1999 e risoluzione 442/E/2008).

Non esiste un termine per il rilascio dell’attestazione, che comunque deve avvenire nei primi mesi dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese in modo da consentire la corretta presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora l’amministratore non adempia (pagamento con bonifico) i condòmini perdono il diritto alla detrazione e possono solo rivalersi per il risarcimento dei danni con il professionista che non ha dato seguito alla richiesta dell’assemblea a provvedere agli adempimenti per fruire della detrazione o, comunque, non ha rilasciato ai condomini l’attestazione.

Un problema riguarda poi l’attestazione: la circolare 122/99 delle Entrate dice chiaramente che «è necessario esibire la documentazione relativa alle spese sostenute, costituita dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino». Ma aggiunge che è «possibile consentire la detrazione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di tale documentazione, il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 41% e la somma (che rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino)». Quindi, se il condomino ha i documenti, ma non l’attestazione, può calcolare la sua quota di detrazione e indicarla nella precompilata. Se invece si rivolge a un intermediario (Caf o professionista) potrebbe incontrare le obiezioni di questi soggetti, in assenza di attestazione.

Il condòmino ha pieno diritto di avere copia della documentazione (a sue spese) ritirandola presso l’amministratore. È chiaro che, in caso di mancata consegna dell’attestazione corretta o della documentazione, il condomino non potrà beneficiare della detrazione e non gli resterà che agire contro l’amministratore chiedendogli i danni.

Invece, una eventuale attestazione tardiva - per esempio, consegnata dopo la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione - rende possibile la detrazione per le successive nove rate, mentre per la prima rata è possibile per il singolo condomino la presentazione della dichiarazione integrativa.

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