Fisco

La porta nuova «a scrigno» è manutenzione ordinaria o straordinaria?

di Raffale Cusmai - Condominio24


Secondo l'Agenzia delle Entrate, relativamente alle singole unità immobiliari residenziali l'agevolazione fiscale spetta soltanto per gli interventi indicati anche alle lettera b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche volte ad esempio al rinnovamento e all'integrazione dei servizi igienico/sanitari e tecnologici, quelli di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari che richiedono l'esecuzione di opere di notevole entità.
Sembra, alla luce di quanto sinteticamente descritto nel quesito sottoposto, che i lavori indicati nel non rientrino nel novero delle manutenzioni/ristrutturazioni/interventi edilizi soggetti ad agevolazioni, rappresentando piuttosto opere di manutenzione ordinaria (lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001). In questi casi, l'accesso all'agevolazione è subordinato al contestuale svolgimento di lavori appartenenti ad un intervento più vasto (es. demolizione di tramezzature o realizzazione di nuovi muri divisori, rifacimento servizi igienici). L'accesso al bonus per la sola manutenzione ordinaria è infatti limitato alle ipotesi di lavori che intervengano sulle parti comuni degli edifici e non per le singole unità immobiliari.

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