Fisco

Bonus casa, schede in stand by

di Luca De Stefani e Saverio Fossati

Il nuovo adempimento per i bonus fiscali in edilizia prenderà corpo ma non sarà una cosa immediata. E il rischio che possa coinvolgere masse enormi di contribuenti sembra, in parte, scongiurato. «Il fine - spiega Domenico Prisinzano, coordinatore della task force Enea sulle detrazioni fiscali - è fare il monitoraggio dei risparmi energetici conseguiti, anche alla luce degli obiettivi comunitari sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sull’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia: lo Stato, infatti, consuntiva ogni anno obiettivi aggiunti a Bruxelles e per questo si deve monitorare».

In sostanza, specifica Prisinzano, «L’Ape (Attestato di Prestazione Energetica) è richiesto solo per gli interventi di coibentazioni delle pareti, per la riqualificazione globale e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali). Esistono le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, che comprendono anche interventi previsti dal Tu Irpef, articolo 16 bis, lettera h), che riguardano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Questa misura, però, è applicabile solo agli edifici di tipo residenziale. Per esempio il fotovoltaico nel residenziale è incentivabile in questo modo. Possono essere incentivati per questa via anche interventi sull’involucro (coibentazioni delle pareti e sostituzione infissi)».

La trasmissione

Per la trasmissione dei dati da Enea, per questi ultimi interventi, spiega Prisinzano, si prevede una procedura simile a quella a quella per l’efficienza energetica in edilizia ma più semplice: «Si chiederanno informazioni minime che consentano comunque le elaborazioni statistiche. La raccolta e l’elaborazione dei dati è affidata a Enea, il cittadino trasmetterà le informazioni sul portale che metteremo a disposizione».

Gli interventi

La nuova comunicazione telematica all’Enea è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2018 aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 16 del Dl 63/2013, dicendo che il nuovo adempimento, dal 1° gennaio 2018, è obbligatorio per a tutti gli interventi di cui all’articolo 16 stesso, dove sono trattati tutte le opere sul recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50%), quelli antisismici speciali (detrazione dal 50 all’85%) e addirittura il bonus mobili e grandi elettrodomestici (detrazione al 50%).

Sembra però profilarsi una scelta più ragionevole, con un monitoraggio mirato su interventi che possano realmente portare a risparmi quantificabili in termini energetici, soprattutto quelli, appunto, dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir (richiamato anche ufficialmente anche dell’Enea): «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia». Per esempio il fotovoltaico, i generatori di calore ad alto rendimento e tutti gli altri impianti che producono energia da fonti rinnovabili non fossili, come energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, biogas. Ma anche sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile.

Comunque i moduli o schede sono ancora da fare: «L’Enea - si legge nella risposta ufficiale - è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche. Non appena ricevute le indicazioni necessarie, l’Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e ne darà la più ampia comunicazione possibile».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©