Ex «prima casa» cedibile anche con donazione
Il comma 55 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha modificato la disciplina dei trasferimenti della "prima casa" di abitazione. La condizione per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il precedente immobile acquistato con i benefici "prima casa" venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto.Il riferimento all’alienazione (senza ulteriori specificazioni) induce a ritenere che la stessa integri la condizione posta dall'articolo 1, comma 4 bis, nota II-bis, della tariffa Parte I del Dpr 131/86, a qualunque titolo venga effettuata: quindi, anche a titolo di donazione.