Fisco

Detrazioni sui lavori, dubbi sulle spese pagate fuori anno

di Alberto Gaffuri

Nel corso dell’Anaci Day 2018, che a Milano, con il coordinamento del presidente Leonardo Caruso, ha visto la partecipazione di 900 aministratori condominiali, è stato affrontato, tra gli altri, il tema delle detrazioni d’imposta collegate allo svolgimento di lavori edilizi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Il diritto alla detrazione fiscale spetta a chi sopporta in concreto le spese per i lavori eseguiti su dette parti comuni e ha la detenzione di un’unità immobiliare facente parte dell’edificio che subisce tale intervento. L’abbattimento del carico fiscale implica, innanzitutto, la corresponsione del prezzo delle opere edilizie ad cura del condominio mediante, generalmente, lo strumento del “bonifico parlante” e, poi, il ribaltamento, pro quota, della spesa sui condomini.

Nella circolare 122/99 il ministero delle Finanze ha confermato la necessità di entrambi gli adempimenti (pagamento del compenso all’impresa autrice dei lavori e recupero della spesa), sostenendo che, per godere della detrazione, occorre una certificazione dell’amministratore riportante la somma effettivamente sborsata dal detentore della singola unità immobiliare. Ad avviso dello stesso ministero (circolare 95/2000), il pagamento del condòmino può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si esercita il diritto di detrazione.

Quest’ultima indicazione non è del tutto convincente.

Nella disciplina Irpef le detrazioni per ristrutturazioni edilizie sono riduzioni d’imposta che trovano titolo e giustificazione in oneri, cioè nella concreta sopportazione di spese, come si evince dall’articolo 16 bis Tuir, il quale connette il beneficio alle spese «effettivamente rimaste a carico» del contribuente. Quindi, per fruire della detrazione, occorre non solo il pagamento del compenso all’esecutore dei lavori sulle parti comuni ma anche l’effettivo addebito del costo (pro quota) al condomino.

La detrazione si esegue in sede di dichiarazione dei redditi, la quale prende in considerazione i fatti accaduti nell’arco temporale (l’anno solare per l’Irpef) di riferimento. Quindi nella dichiarazione (salvo espresse eccezioni, come nel caso del “ bonus verde” introdotto dall’articolo 1 della legge 205/2017) si deve tenere conto esclusivamente delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui attiene la dichiarazione.

Così, se le spese condominiali sono pagate nel 2018, la detrazione spetta a riduzione dell’imposta relativa a quell’anno (liquidata nella dichiarazione presentata nel 2019), non in abbattimento dell’imposta relativa al 2017, liquidata nella dichiarazione predisposta nel 2018 (anche se le spese fossero sostenute prima della redazione e dell’invio di quest’ultimo documento).

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