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Codice fiscale e «costituzione» del condominio

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

In uno stabile di cinque appartamenti e con quattro proprietari, per ottenere il codice fiscale per la costituzione del condominio, è necessaria l'unanimità dei proprietari oppure è sufficiente la maggioranza? Ottenuto il C.F., ma non avendo ancora redatto le tabelle millesimali e il regolamento condominiale, il condominio può ritenersi legalmente costituito?


Nel rispondere al quesito sottoposto occorre anzitutto mantenere distinti i diversi argomenti, ivi trattati unitariamente. Va anzitutto premesso che la costituzione del condominio avviene di diritto senza la necessità di un atto formale, anche in presenza di due soli condomini. Siamo in questo caso in presenza del c.d. “condominio minimo” al quale si applicano comunque le previsioni del codice civile (salvo quanto stabilito per le delibere assembleari, per le quali si dovrà fare riferimento alla più generale regolamentazione in materia di comunione).
Inoltre, va sottolineato che la legge stabilisce alcune soglie numeriche per individuare quando scatta il dovere di osservare alcuni obblighi specifici. Quando vi sono più di otto condomini, ad esempio, è obbligatoria la nomina di un amministratore che avrà il compito di stilare un regolamento condominiale. Tale ultimo incombente, tuttavia, è obbligatorio soltanto nel caso in cui i condomini siano più di dieci.
Quello di dotarsi del codice fiscale, infine costituisce un obbligo di legge per qualsiasi condominio. E si tratta, pertanto, di attività non subordinata a una deliberazione dell'assemblea. L'ente condominale, benché privo di personalità giuridica, ha infatti una propria titolarità fiscale, essendo in taluni casi tenuto a svolgere la funzione di sostituto di imposta. La richiesta del codice fiscale può essere fatta all'Agenzia delle Entrate, per mezzo del modello AA5/6, da qualsiasi soggetto a tal fine delegato dai condomini.

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