Gli sgravi non spettano al vecchio proprietario
La risposta è negativa. La detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione compete al proprietario o al titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione, ovvero anche al detentore del fabbricato: il familiare convivente o il comodatario o locatario, se il contratto è debitamente registrato (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Nel caso del lettore l’appartamento è stato venduto nel 2015 e i lavori vengono pagati dal venditore nel 2018 (per impegno contrattuale preso con l’acquirente). Pertanto se le spese sono sostenute nel 2018 il venditore non ha nessun titolo per fruire della detrazione anche se sostiene direttamente le spese. Nel caso del lettore, l'acquirente potrebbe non sfruttare il bonus per incapienza Irpef.