L'esperto rispondeFisco

Gli sgravi non spettano al vecchio proprietario

Marco Zandonà

La domanda

In occasione della vendita del mio appartamento, avvenuta il 18 settembre 2015, ho fatto inserire nel rogito l'impegno ad accollarmi le spese inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare condominiale (dovute a infiltrazione per vetustà dell'immobile) già deliberati dall'assemblea condominiale in data 29 luglio 2015. Soltanto a fine 2017 è stato presentato il preventivo di spesa con la ripartizione per quota millesimale e la serie delle rate mensili da versare per i lavori in questione, che inizieranno a maggio 2018. Pagando personalmente al condominio, a fine lavori posso richiedere la detrazione d'imposta a mio vantaggio? L'acquirente potrebbe correre il rischio di perdere l'agevolazione per incapienza Irpef.

La risposta è negativa. La detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione compete al proprietario o al titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione, ovvero anche al detentore del fabbricato: il familiare convivente o il comodatario o locatario, se il contratto è debitamente registrato (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Nel caso del lettore l’appartamento è stato venduto nel 2015 e i lavori vengono pagati dal venditore nel 2018 (per impegno contrattuale preso con l’acquirente). Pertanto se le spese sono sostenute nel 2018 il venditore non ha nessun titolo per fruire della detrazione anche se sostiene direttamente le spese. Nel caso del lettore, l'acquirente potrebbe non sfruttare il bonus per incapienza Irpef.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©