Fisco

Amministratore, condominio e ritenute

di Francesco Schena

L'amministratore di condominio, al pari di altri percipienti, si ritrova ad essere sostituito dal condominio sostituto d'imposta in ordine agli emolumenti da questi ricevuti.
Ma quali sono i casi di applicazione della ritenuta d'acconto nel rapporto condominio-amministratore? Tutto dipende da due elementi distintivi: il regime fiscale adottato dal professionista e la natura del proprio reddito.
Alla luce del quadro normativo attuale, la professione di amministratore di condominio può essere svolta sia in forma di lavoro autonomo che in forma di impresa. Nel primo caso, si tratta del semplice professionista autonomo titolare di partita iva. Nel secondo, si tratta di società di persone o di capitali che svolgono l'attività di amministrazione condominiale.
A sua volta, il singolo professionista autonomo, potrà operare scegliendo tra il regime fiscale ordinario e uno dei due regimi agevolati (minimi e forfettari). La società di persone o di capitali, invece, può operare esclusivamente attraverso il regime fiscale ordinario.
Il professionista lavoratore autonomo con regime fiscale ordinario, all'atto del pagamento della sua fattura subirà dal condominio l'applicazione di una ritenuta d'acconto ai fini Irpef del 20%. Se si tratta di professionista iscritto alla gestione separata dell'Inps e non ad una cassa di previdenza professionale, la ritenuta d'acconto è da calcolarsi sia sul compenso netto che sul contributo del 4% ai fini Inps. Se il professionista, invece, è iscritto ad una cassa professionale perché magari già commercialista, geometra ecc., allora subirà la ritenuta d'acconto soltanto sull'ammontare netto del compenso e non sul contributo previdenziale della cassa professionale ribaltato sul cliente.
Quando l'amministratore professionista opera con uno dei due regimi fiscali di vantaggio non subirà alcuna ritenuta dal condominio. Al riguardo occorre ricordare come il vecchio regime dei minimi permanga anche nel 2018 a condizione che il contribuente non abbia esaurito i 5 anni di agevolazione o non abbia compiuto i 35 anni di età e che, diversamente, confluisce nel nuovo regime dei forfettari.
Il caso delle società di persone o di capitali, invece, costituisce un'eccezione al sistema generale. Infatti, poiché questi soggetti sono soggetti titolari di reddito d'impresa e non di lavoro autonomo, non subiranno né la ritenuta del 20%, né quella del 4% poiché la loro prestazione avviene nell'ambito di un rapporto di mandato e non di appalto.
Da ultimo, abbiamo il caso dello studio associato che subisce regolarmente la ritenuta d'acconto del 20% perché titolare di reddito di lavoro autonomo.
Ad ogni modo, i compensi erogati all'amministratore di condominio vanno denunciati nella Certificazione Unica, a prescindere dal regime fiscale adottato e, dunque, a prescindere dall'applicazione della ritenuta d'acconto.
Un'ulteriore curiosità riguarda l'amministratore professionista che si avvale personalmente dell'assistenza di altri professionisti per affari propri, dal commercialista all'avvocato di fiducia. In questi casi, l'amministratore nel regime di minimi assume le funzioni di sostituto d'imposta nei confronti del suo percipiente mentre l'amministratore forfettario non opera come sostituto nei confronti degli altri professionisti.
Segue una tabella riepilogativa della casistica possibile.
Amministratore professionista in regime ordinario che fattura al condominio:Il condominio presenta sia la CU che il 770.
Amministratore professionista in regime dei minimi che fattura al condominio:Il condominio compilerà la CU ma non il 770.
Amministratore professionista in regime forfettario che fattura al condominio:Il condominio compilerà la CU ma non il 770
Amministratore professionista in regime ordinario che fattura ad altro professionista ordinario:Il professionista che effettua il pagamento compilerà sia la CU che il 770.
Amministratore professionista in regime ordinario che fattura ad altro professionista in regime dei minimi:Il professionista che effettua il pagamento compilerà sia la CU che il 770.
Amministratore professionista in regime ordinario che fattura ad altro professionista forfettario:Il professionista che effettua il pagamento non compilerà né la CU, né il 770 ma indicherà nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali ed i compensi che ha erogati.
Amministratore professionista in regime dei minimi che fattura ad altro professionista ordinario:Il professionista che effettua il pagamento compilerà solo la CU (non opera ritenuta) sia la CU che il 770.
Amministratore professionista in regime dei minimi che fattura ad altro professionista minimo:Il professionista che effettua il pagamento compilerà la CU ma non il 770.
Amministratore professionista in regime dei minimi che fattura ad altro professionista forfettario:Il professionista che effettua il pagamento non compilerà né la CU, né il 770 ma indicherà nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali ed i compensi che ha erogati.
Amministratore professionista in regime forfettario che fattura ad altro professionista ordinario:Il professionista che effettua il pagamento compilerà la CU ma non il 770.
Amministratore professionista in regime forfettario che fattura ad altro professionista minimo:Il professionista che effettua il pagamento compilerà la CU ma non il 770.
Amministratore professionista in regime forfettario che fattura ad altro professionista forfettario:Il professionista che effettua il pagamento non compilerà né la CU, né il 770.
Francesco Schena

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