Fisco

Comunicazione fiscale alle Entrate: le pertinenze vanno «accorpate»

di Andrea Cartosio

Si avvicina il termine del 28 febbraio, ultimo giorno per poter adempiere alla trasmissione della comunicazione relativa alle “spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali e cessione del credito dall’anno 2017”. L’onere della redazione e dell’invio della predetta comunicazione spetterà all’amministratore di condominio o al condomino delegato in caso di condominio minimo.

I primi dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, hanno fatto emergere alcune problematiche presenti nei flussi trasmessi per la “Comunicazione dati spese lavori soggetti a detrazioni fiscali”, nello specifico relativi alla compilazione del campo “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”.

I numerosi errori nella compilazione della Comunicazione fanno riferimento al dato inserito el “Campo 9” relativo al “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”. Precisamente, al campo 9:

• sono stati inseriti valori maggiori di 5;

• è stato inserito un progressivo;

• è stato inserito lo stesso valore per tutti i condomini dello stesso condominio, coincidente con il numero totale delle unità immobiliari nel condominio;

• è stato indicato un numero maggiore di 1 anche in caso di unità non abitativa (Flag U.I = B)

La stessa amministrazione finanziaria ha precisato che la composizione del capo 9 “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa” fa riferimento ad ogni singola unità immobiliare e deve contenere:

• in caso di unità abitativa con eventuali pertinenze, il numero di pertinenze autonomamente accatastate (dotate, cioè, di identificativo catastale autonomo), incrementato di uno (ossia l’unità abitativa comunicata);

• in caso di unità non abitativa autonomamente accatastata, che non è pertinenza di unità abitativa, il campo 9 deve sempre essere impostato a 1.

Si riporta ( cliccare qui per vederlo ) un esempio, fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate per maggior chiarezza.

Inoltre, va ricordato che per una corretta compilazione della citata comunicazione si dovrà in primis verificare l’anagrafe condominiale al fine di poter disporre di tutti i dati catastali di ogni singola unità immobiliare e delle complete generalità dei sui titolari di diritti reali.

Si dovranno considerare eventuali comunicazioni degli interessati ricevute dall’amministratore, destinate a segnalare soggetti ammessi alla detrazione diversi dai suddetti titolari di diritti reali, come per esempio, in caso di alloggio locato, quado il proprietario intende far godere l’inquilino della detrazione fiscale. L’amministratore o il condomino delegato dovrà controllare la situazione dei pagamenti di ogni singolo condomino effettuati al condominio nell’anno, poiché un dato obbligatorio, da inserire nella comunicazione, riguarda la regolarità del versamento delle quote al 31 dicembre.

Necessario anche valutare attentamente le comunicazioni che possono essere pervenute all’amministratore entro fine anno in riferimento alla cessione del credito fiscale da parte di qualche condomino, poiché in caso di mancato inserimento dei dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate non potrebbe concretizzarsi la cessione del credito fiscale dal cedente al cessionario.

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