Fisco

Ammessa anche per il 2018 la detrazione per le spese di domotica

di Elena Ferrari


La legge di Bilancio per il 2018 proroga anche per il nuovo anno la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle abitazioni (cosiddetto "ecobonus domotica" o "building automation").

La detrazione
L'articolo 1, comma 88, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha esteso la possibilità di fruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di efficienza energetica anche con riguardo alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Tale agevolazione è stata prorogata anche per le spese sostenute nel 2017 per effetto dell'articolo 1, comma 2, della legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016), ed ora viene prorogata anche per il 2018 ad opera della legge di Bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 3, della legge 205/2017).
La detrazione, prevista sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF, opera unicamente con riguardo agli immobili di tipo abitativo e spetta nella misura del 65% delle spese sostenute in dieci rate.

Caratteristiche tecniche dell'intervento ai fini dell'agevolazione
Ai fini dell'agevolazione, i dispositivi multimediali devono presentare specifiche caratteristiche. In particolare, i dispositivi devono:
- mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Come chiarito dall'ENEA nel suo vademecum aggiornato al 20 marzo 2017, nella sostanza l'intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera in unità abitative di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle istallazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.
A parere della circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 dell'Agenzia delle entrate , sono quindi agevolabili la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di "building automation" degli impianti termici degli edifici.
Non sono invece ricomprese tra le spese ammissibili quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi che permettano di interagire da remoto con tali apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
Inoltre, la circolare n. 7/E/2017 ha chiarito che, poiché la norma istitutiva dell'agevolazione richiama le disposizioni riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica senza indicare un importo massimo di detrazione spettante, la stessa agevolazione spetta nella misura del 65% senza alcun limite di importo.
Tuttavia, sempre a parere dell'Agenzia delle entrate, ove l'installazione dei dispositivi multimediali sia effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (per esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa soggiace al limite massimo di detrazione previsto per lo stesso intervento.
Da ultimo, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 (e ribadito dalla citata circolare n. 7/E), la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

Requisiti che l'immobile oggetto di intervento deve possedere ai fini dell'agevolazione
Come chiarito dall'ENEA, ai fini dell'agevolazione, l'immobile oggetto installazione dei dispositivi di building automation deve:
- essere "esistente", cioè alla data di richiesta della detrazione il fabbricato deve essere accatastato o per lo stesso deve sussistere una richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento.

Adempimenti
Come previsto per tutti gli interventi finalizzati all'ottenimento della detrazione per il risparmio energetico, ai fini della fruizione della detrazione occorre inviare all'ENEA un'apposita comunicazione, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, composta dalla scheda informativa (Allegato E o F).
L'Allegato E deve essere compilato e spedito all'ENEA sia nel caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione di un generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari, che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore, mentre l'Allegato F deve essere compilato e spedito all'ENEA in caso di installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Ai fini dell'agevolazione, la data di fine lavori dalla quale decorre il termine per inviare la documentazione all'ENEA coincide con la data del collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, la data della dichiarazione di conformità.
Occorre inoltre conservare:
- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto degli stessi requisiti;
- le schede tecniche;
-gli originali dell'Allegato E o F inviato all'ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente);
- le fatture relative alle spese sostenute;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligatoria nel caso di agevolazione richiesta da una persona fisica) che rechi come causale il riferimento alla legge istitutiva dell'agevolazione sul risparmio energetico (legge 296/2006 - Finanziaria 2007), il numero di fattura e la relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- la ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID) che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, occorre conservare la ricevuta della raccomandata postale.

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