Fisco

Chi paga in ritardo può correggere la dichiarazione

di Sa. Fo.

Il tema morosità rappresenta, già dall’anno scorso, uno dei problemi più dibattuti nella compilazione della comunicazione da inviare all’agenzia delle Entrate, che serve per predisporre la dichiarazione dei redditi «precompilata».

Sulla scorta dei chiarimenti chiesti dagli amministratori condominiali attraverso «Il Sole 24 Ore» e il «Quotidiano Condominio» le Entrate hanno affrontato anzitutto la questione dell’importo da attribuire a ciascun condòmino: se indicare quello attribuito in base alla quota millesimale o quello effettivamente pagato.

Per l’Agenzia il riferimento di prassi è quello della circolare 122/1999, che attribuisce ai singoli condòmini , ai fini della detrazione Irpef, l’importo effettivamente versato dal condominio. Dato però che alcuni condòmini potrebbero essere «morosi», cioè in ritardo nei pagamenti, si viene a creare una differenza tra quanto versato dal condominio con bonifico bancario e quanto effettivamente versato dai singoli condòmini, l’amministratore indicherà nel campo (flag) 25 della sezione «dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa», per ogni condòmino, l’importo di spesa a lui attribuito anche se non è stato pagato effettivamente.

Ma a questo punto, per evitare che nella dichiarazione dei redditi “precompilata” (modello 730 oppure PF) venga poi affettivamente indicato, nel quadro E, la spettanza della detrazione (non dimentichiamo che chi accetta la precompilata senza modifiche si mette al riparo da accertamenti), l’amministratore dovrà indicare , nel campo 26 («flag pagamento»), se il pagamento non sia avvenuto, in tutto o in parte.

In questo modo, sulla dichiarazione precompilata l’importo non verrà attribuito come detrazione ma comparirà, nel «foglio informativo» allegato alla dichiarazione stessa, una nota nella quale l’importo verrà indicato. Così il condòmino moroso potrà detrarlo, nel caso lo abbia pagato dopo il 31 dicembre 2017 ma entro il 31 ottobre 2018 (se presenta PF precompilato) o entro il 23 luglio 2018 (se presenta il 730 precompilato).

La regola generale, infatti, è che si detrae solo ciò che si è pagato al condominio entro il periodo d’imposta, ma la circolare delle Entrate 95/2000 ha dato questa possibilità di “allargare” i termini del versamento delle quote (ai soli fini fiscali, fermo restando il problema della morosità dal punto di vista civilistico) entro quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi. Naturalmente spetta al condòmino, e non all’amministratore, fare i conti e i controlli e indicare l’importo corretto nella «precompilata» o nella dichiarazione ordinaria.

L’ultimo quesito a cui le Entrate hanno dato risposta riguarda un aspetto più specifico: quello dei condòmini che non siano persone fisiche e quindi non possano presentare la precompilata. Proprio per questo non sarà necessario compilare la sezione dedicata ai dati del soggetto (tranne che sia stata effettuata la cessione del credito fiscale, caso ancora rarissimo per il 2017) e nel campo 26 si indica zero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©