Fisco

Da monitorare i bonifici del 2017

di Marco Zandonà

La legge di Bilancio impone grande attenzione a chi ha iniziato i lavori nel 2017 e li prosegue quest’anno.

L’ipotesi più lineare è quella di chi nel 2017 ha avviato una ristrutturazione “standard” agevolata con la detrazione del 50% (ad esempio, il rifacimento del tetto di una casa monofamiliare). L’articolo 16-bis del Tuir, al comma 4, prevede che «ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni». Quindi, se ho speso 20mila euro nel 2017, quest’anno ne potrò ancora spendere 76mila, visto che il limite è 96mila euro. Il vincolo non si applica agli interventi autonomi, cioè nuovi e non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi effettuati nello stesso anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

Lo stesso principio vale in caso di interventi agevolati dall’ecobonus al 65% per i quali la percentuale di detrazione resta invariata, ad esempio l’installazione di pannelli solari.

Più complessa l’ipotesi di un intervento dell’ecobonus la cui detrazione è passata, dal 1° gennaio, dal 65% al 50 per cento. Ad esempio, se ho iniziato a pagare le finestre nel 2017 con il 65%, in base al principio di cassa i bonifici di di quest’anno sono detraibili al 50%, fermo restando il limite massimo, secondo cui nei due anni 2017-18 la detrazione non può superare 60mila euro.

Il punto è che gli stessi lavori agevolati dall’ecobonus ricadono anche nel 50% “standard” sulle ristrutturazioni, che ha una burocrazia meno complessa, perché basta pagare le fatture con bonifico bancario o postale, senza inviare alcuna documentazione all’Enea. Perciò, chi ha già eseguito alcuni bonifici nel 2017 indicando la causale «legge 296/06» – cioè quella del risparmio energetico – potrebbe anche scegliere di fruire del 50% edilizio standard sia per i pagamenti eseguiti quest’anno sia per quelli dello scorso anno (a prescindere dalla causale, è possibile a condizione che le indicazioni nel bonifico abbiano consentito l’effettuazione della ritenuta fiscale del 8% all’atto dell’accredito del corrispettivo nel conto corrente del fornitore). Così facendo, si perde il 15% di detrazione sulle spese pagate nel 2017, ma si evita il costo della pratica per l’ecobonus.

Certo, nel caso delle finestre, il contribuente può anche compilare con il fai-da-te l’allegato F sul sito dell’Enea (basta avere la certificazione del produttore degli infissi). Però quando non si è in grado di far da soli, oppure quando le pratiche sono più complesse e costose, e comunque quando le cifre versate nel 2017 sono molto basse, il cambio di bonus può risultare conveniente.

Attenzione anche al bonus mobili connesso ai lavori di ristrutturazione. Le spese di arredo sostenute nel 2018 sono detraibili solo se i lavori edili non sono iniziati prima del 1° gennaio 2017. Altrimenti, le spese di quest’anno non sono agevolate.

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