Fisco

Immobili storici, per lo sconto Ici vale solo il vincolo «diretto»

di Valeria Sibilio


Al di là dell'aspetto ermeneutico, le problematiche relative alla tassazione Ici interessano, in modo capillare, gran parte dei cittadini, ai quali, sovente, vengono applicate maggiorazioni di tale imposta per le quali sono necessarie azioni legali al fine di ovviare a queste presunte irregolarità. L'ordinanza 27077 del 2017, esaminata dalla Cassazione , ha trattato una vicenda nella quale una società ha proposto motivi di ricorso, contro il Comune, inerenti una sentenza per la quale la commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per maggiore ICI 2003/2004, notificatigli in relazione a due edifici storici da essa posseduti.
La commissione aveva ritenuto che tali immobili non potevano usufruire di agevolazione Ici in quanto gravati da un vincolo di tutela storico-artistica di tipo indiretto. La ricorrente proponeva ricorso sostenendo che l'agevolazione dell'imposta era stata esclusa dalla commissione tributaria regionale sulla base di un erroneo ed immotivato presupposto. Motivazione suffragata dai decreti di apposizione del vincolo di tutela storico-artistica in atti che escludevano si trattasse di vincolo indiretto. Inoltre, per la ricorrente, la commissione tributaria regionale avrebbe escluso l'agevolazione in una fattispecie nella quale essa era invece prescritta per legge.
La Cassazione ha ritenuto applicabile il beneficio in questione, ovvero l'Ici in misura ridotta, in quanto per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
La commissione tributaria regionale ha correttamente affermato che tale beneficio presuppone l'esistenza di un vincolo di natura storico-artistica che incida direttamente sull'immobile del privato proprietario, con una conseguente irrilevanza di quei vincoli che gravino non direttamente su tale immobile, ma su altri beni - pubblici o privati -che si trovino a quest'ultimo vicini nell'ambito di un medesimo contesto di interesse, ovvero un vincolo indiretto. La Corte di merito ha, per gli ermellini, fatto una errata applicazione nella specificità del caso, in quanto la società contribuente aveva prodotto, in allegato al proprio appello incidentale, i decreti con i quali il Ministro della Pubblica Istruzione aveva sottoposto a vincolo storico-artistico, per il loro “interesse particolarmente importante”, entrambi gli edifici di proprietà del ricorrente. Entrambi i provvedimenti descrivono le ragioni dell'interesse particolare, così come ritenuto riferibile ai due stabili, anche catastalmente identificati, assunti nella loro interezza e struttura esterna ed interna. La Cassazione ha ritenuto, sulla base della motivazione censurata, che sia mancata del tutto, da parte del giudice di appello, la disamina dei decreti certamente incidenti su un punto decisivo di causa, generando l'erronea sussunzione della fattispecie nella disciplina normativa sua propria. La Corte ha, perciò, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, accogliendo, inoltre, il ricorso introduttivo della società contribuente, ponendo le spese del presente giudizio di legittimità a carico del Comune, liquidate in euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

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