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Villette a schiera, sì al 50% per rifare il tetto

Marco Zandonà

La domanda

Ho una villetta a schiera. Voglio rifare la copertura del tetto che ricopre parzialmente la casa e l'androne sottostante, perché non regge più i pesanti nubifragi di questi ultimi tempi. Verranno quindi sostituiti i componenti della copertura con materiali più moderni ed efficaci: i coppi con tegole in cemento; l'ondulina sotto i coppi con guaina autoadesiva ardesiata, impermeabilizzante e insonorizzante; la conversa in lamiera del camino con una in piombo. Verranno poi installate, perchè mancanti, le scossaline in lamiera, a proteggere la congiunzione delle tegole con i muri della casa, per evitare infiltrazioni. Verranno quindi portati in discarica tutti i materiali edili inquinanti e non smantellati.Vorrei sapere se l'intervento descritto è configurabile come manutenzione straordinaria ed è dunque detraibile al 50 per cento. E se dev'essere eseguita qualche comunicazione al Comune.

La risposta è affermativa. Gli interventi descritti (rifacimento del tetto con tutte le tipologie di lavori elencate), eseguiti su una villetta a schiera, ai fini della detrazione fiscale, sono definiti come di manutenzione straordinaria (e non ordinaria) dalla stessa guida al 50% redatta dall’agenzia delle Entrate (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015, si veda la guida su www.agenziaentrate.it, e anche il disegno di legge di Bilancio 2018).Ai fini urbanistici, nel caso in cui la normativa (regolamento edilizio comunale) non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve comunque predisporre e conservare (senza inviarla all’agenzia delle Entrate, ma esibendola a richiesta dell’amministrazione) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi rientrino tra quelli agevolabili, anche se questi non necessitano di alcun titolo abilitativo, secondo la normativa edilizia vigente. In caso contrario, occorre chiedere il provvedimento previsto nel medesimo regolamento edilizio comunale: Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) o Scia (segnalazione certificata di inizio attività).

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