Fisco

Fabbricato non strumentale: il 55% va disconosciuto subito

di Alessia Urbani Neri

Il Fisco non può disconoscere la titolarità dell’ecobonus al 55% quando controlla una delle dichiarazioni successive a quella in cui le spese sono state sostenute. Tanto afferma la sentenza della Ctp di Milano 5397/23/17 (presidente Zamagni, relatore Contini), risolvendo a favore del contribuente il contenzioso tra una società immobiliare e le Entrate.

La detrazione del 55% delle spese per gli interventi di risparmio energetico (prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti della legge 296/2006, di cui è in arrivo la proroga anche per il 2018 con la prossima legge di Bilancio) si è rivelata uno dei benefici fiscali maggiormente graditi dai contribuenti, come dimostrano i 300mila interventi realizzati nel 2017 (si veda il Quadro di sintesi preliminare dei dati del triennio 2015-2017, reperibile sul sito dell’Enea).

Nel caso esaminato dai giudici, una società immobiliare aveva sostenuto nel 2009 delle spese per la riqualificazione energetica di alcuni immobili strumentali. Nel giugno del 2015 la società ha ricevuto dalle Entrate una comunicazione di irregolarità, conseguente a un controllo da articolo 36-ter sul modello Unico 2012, con cui si disconosceva la spettanza della detrazione in quanto non era stata documentata la natura strumentale dell’immobile.

Tesi bocciata dai giudici milanesi, secondo i quali la verifica dei presupposti essenziali per il godimento del beneficio fiscale va essere attuata dagli uffici fiscali nell’ambito dell’attività di controllo formale della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui la prima quota di detrazione viene esposta (nel caso specifico, il 2009, ormai non più accertabile nel 2015). Essendo, infatti, prevista la detraibilità delle spese durante un arco temporale ben preciso e con determinati limiti di quota già prefissati dal legislatore, la non spettanza del beneficio fiscale non potrà che venire accertata con riferimento all’annualità in cui il presupposto dell’agevolazione si è realizzato.

Tale preclusione, specifica il collegio, opera solo in caso di mancato riconoscimento della detrazione per l’assenza di un elemento costitutivo del beneficio fiscale e non anche nel caso di disconoscimento della quota parte della detrazione riportata erroneamente nel suo ammontare nelle dichiarazioni successive. Quindi, in relazione a Unico 2012, l’ufficio avrebbe potuto contestare - ad esempio - che era stata riportata una cifra superiore a quella indicata nel modello dell’anno precedente.

Sicché la mancata rettifica da parte dell’ufficio fiscale della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il credito è sorto, ovvero si sono verificati i presupposti costitutivi dell’agevolazione fiscale, preclude l’autonoma valutazione della denuncia fiscale relativa all’annualità successiva, essendosi cristallizzato il diritto di credito al momento dell’esposizione in dichiarazione della prima quota di spesa detratta. Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza (si vedano le sentenze di Cassazione 7492/2016, 14805/15 e 9339/2012), che non sempre tuttavia gli uffici applicano alla materia delle detrazioni per il recupero edilizio e il risparmio energetico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©