Fisco

Nell’avviso di pagamento la spia dell’irregolarità

di Giuseppe Debenedetto

Continua a tenere banco la questione della quota variabile Tari, che diversi Comuni hanno applicato illegittimamente anche alle pertinenze delle utenze domestiche, sollevata dalla risposta all’interrogazione parlamentare del 18 ottobre scorso.

Il problema è sorto nel 2014 con il passaggio alla Tari, che prevede l’applicazione del metodo normalizzato (Dpr 158/99) distinguendo la quota fissa dalla quota variabile. Dopo la breve parentesi del 2013 con la Tares (per i Comuni che l’hanno istituita), si è passati da una tariffa “monomia” della Tarsu ad una tariffa “binomia” della Tari, composta da una quota fissa correlata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare, e da una quota variabile collegata solo al numero degli occupanti. Quindi se una famiglia di 4 persone occupa 100 o 200 mq, la quota variabile è sempre la stessa, cambia invece la quota fissa.

La determinazione delle quote, fissa e variabile, dipende dai costi complessivi del servizio rifiuti, previsti dal piano finanziario Tari approvato dal Comune in base ai criteri del Dpr 158/99, distinguendo peraltro le tipologie di utenze (domestiche e non domestiche) e rispettando la copertura integrale dei costi. Si arriva così a quantificare delle tariffe: in particolare quelle relative alle utenze domestiche sono contenute in una tabella di sei righe distinte per numero di componenti del nucleo familiare (da uno a sei o più componenti).

Le tariffe Tari sono però riferite all’”utenza”, comprensiva delle pertinenze (garage, cantina, eccetera), diversamente dalle aliquote Imu che invece considerano l’unità immobiliare intesa in senso catastale. Ed è qui che può sorgere l’errore di calcolo della Tari, perché diversi Comuni applicano ad ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, mentre quest’ultima, essendo correlata solo al numero degli occupanti, andrebbe associata all’intera utenza.

Risulterebbe così gonfiata la Tari da corrispondere in caso di abitazioni con pertinenze. Lo stesso dicasi in caso di abitazioni di vecchia costruzione composte da più subalterni catastali ma che di fatto costituiscono un’unica utenza domestica. È evidente che l’applicazione della parte variabile a ogni pertinenza o unità immobiliare comporta un notevole aumento della Tari da pagare (si veda l’esempio sopra), aumento che il Mef ritiene illegittimo.

Il contribuente, dopo aver attentamente verificato la propria posizione già nell’avviso di pagamento (si vedano le domande risposte in pagina), dovrebbe quindi chiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la compensazione sulla bolletta dell’anno prossimo. L’operazione dovrebbe comunque passare attraverso una rideterminazione complessiva delle tariffe, riguardante l’intera platea delle utenze domestiche: quelle con pertinenze, che sono state penalizzate e quelle senza pertinenze. Ci sono comunque cinque anni di tempo dal versamento per chiedere il rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Ovviamente l’eventuale riscontro negativo ovvero il silenzio-rifiuto espone l’ente ad un contenzioso che potrebbe rivelarsi controproducente, alla luce della recente interpretazione ministeriale.

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