Fisco

L’immobile deve essere realmente «comparabile» ai fini della rendita catastale

di Valeria Sibilio

L'Agenzia delle Entrate, incubo ricorrente per milioni di italiani e, di conseguenza, fonte anche di procedimenti giudiziari in ambito condominiale. Nel caso esaminato dalla Cassazione con l’ordinanza 22391 del 2017 l’Agenzia proponeva ricorso nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale.
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di due condòmini contro un avviso di accertamento catastale. La Corte, deliberando di procedere con motivazione semplificata, considerava che nel ricorso, affidato ad un unico motivo, l'Agenzia deduceva la violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4 e 156 comma 2° c.p.c., ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la motivazione della CTR sarebbe stata avulsa dai dati oggettivi concretamente rappresentati: in sostanza, i contribuenti avevano dimostrato che il loro immobile non era comparabile con quello usato dall’Agenzia come “campione” per attribuire la rednita a immobili simili e, in tal modo, non sarebbero stati soddisfatti i requisiti minimi della ricostruzione fattuale.
Per gli ermellini, il motivo di ricorso non incideva sulla decisione che, seppur in modo succinto, aveva osservato come, a fronte degli elementi di fatto addotti dai contribuenti per dimostrare l'incomparabilità dell'immobile da considerare con quello indicato dall'Ufficio, quest'ultimo non avesse replicato alcunché e quindi fosse venuto meno all'onere di provare l'attendibilità del classamento rettificato. Per questi motivi, non poteva porsi alcun problema di carenza di motivazione, né di omesso esame. Considerato, perciò, che i fatti sono stati effettivamente esaminati dalla Commissione Tributaria Regionale, la Cassazione ha rigettato il ricorso, considerando, tuttavia, che a tale rigetto non dovesse seguire la condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, stante la mancata attività difensiva di questi ultimi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©