Detrazione al coniuge purché convivente
La risposta è affermativa, in quanto il marito è convivente con la moglie (in altra abitazione) e si tratta di interventi su parti comuni (fondamenta) di un edificio a prevalente destinazione residenziale. Per quanto attiene ai lavori su parti comuni di un edificio a destinazione mista (abitativa e non), come nel caso di specie, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) compete - per i millesimi di proprietà delle parti comuni - sia alle unità abitative sia a quelle con destinazione deversa (C/1, nel caso di specie), soltanto nell’ipotesi in cui l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa (cioè con oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998). In particolare, il coniuge convivente ha diritto alla detrazione per le spese direttamente sostenute, anche se la convivenza avviene in un'altra abitazione (sempre di proprietà dell’altro coniuge) diversa dall’immobile oggetto dell’intervento. L’importante è che giuridicamente il marito risieda con la moglie. Anche per le spese condominiali vale la stessa regola. Basterà far integrare all’amministratore la certificazione sull’importo detraibile rilasciata, in modo che il marito che sostiene le spese possa portare in detrazione l’importo spettante nella propria dichiarazione dei redditi.
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