L'esperto rispondeFisco

Sismabonus e 50 per cento con plafond separati

Marco Zandonà

La domanda

Vorrei sapere se le agevolazioni per interventi antisismici, previste dall'articolo 16 del Dl 63/2013, abbiano un plafond di spesa autonomo rispetto alle altre agevolazioni di ristrutturazione edilizia, previste dall'articolo 16-bis del Tuir. In particolare, se - nel caso di intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa autonoma, che contempla da un lato il rifacimento di tramezze interne e impianti, e dall'altro alcune opere antisismiche - sia corretto ritenere che si tratti di due plafond di spesa distinti, pari a 96mila euro ciascuno (di cui uno con detrazione in 5 anni, e l'altro in 10 anni), e non di un unico plafond di 96mila euro (di cui la parte "antisisimica" sarà detratta in 5 anni, e la restante parte in 10 anni).

I plafond sono diversi, a condizione che si tratti di spese distinte (fatture e bonifici di pagamento autonomi e corrispettivi contrattuali indicati separatamente nel capitolato). In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, su tale tema si ritiene - come già ribadito in passato (si vedano le guide al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it) - che tra sismabonus e bonus ristrutturazioni possa avvenire il cumulo, mantenendo separate le fatture e i pagamenti. Allo stesso modo, occorre che in sede di contratto sia previsto espressamente l’importo dei lavori di prevenzione sismica, distinto da quello per la ristrutturazione edilizia (ad esempio, in caso di opere di prevenzione sismica e contestuale rifacimento degli impianti, le prime sono agevolate con il sismabonus e il secondo con l'agevolazione per ristrutturazione). Ad ogni modo, il cumulo è ammesso sempre a condizione che non si tratti di spese accessorie o connesse all’esecuzione dell’intervento antisismico. Per fare un esempio, se inserisco le catene per rafforzare la staticità dell’edificio, fruendo del sismabonus nel limite di 96mila euro di spesa, non posso applicare anche la detrazione del 50%, con un ulteriore limite di 96mila euro, per la ritinteggiatura della facciata (in quanto spesa accessoria alla prima). Viceversa, se contestualmente rifaccio gli impianti dell’edificio, trattandosi di spese differenti non connesse all’intervento antisismico, la detrazione del 50% si rende applicabile cumulandosi con il sismabonus (detrazione fino all’85% di 96mila euro; articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017).

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