Fisco

Il proprietario deve accatastare

di Antonio Iovine

Torna chiarezza in tema di accatastamento a seguito di interventi di straordinaria manutenzione, riportando l’onere dell’adempimento in capo alla proprietà, già previsto dalla normativa di formazione del Catasto. Con il decreto sblocca-Italia (decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 ) era stata introdotta una semplificazione in materia di accatastamento delle variazioni relative a interventi minori quali opere di ordinaria o straordinaria manutenzione. Questa previsione (articolo 17, comma 1, lettera c, punto 3) prevedeva in tali casi che la comunicazione di inizio lavori fosse valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale e che a tal fine dovesse essere inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’agenzia delle Entrate. L’iniziativa si è rilevata infruttifera: di fatto, nel rispetto del nuovo quadro normativo, i Comuni trasferivano all’Agenzia comunicazioni e allegati, ma questi atti non venivano lavorati ai fini dell’aggiornamento catastale. Cosicché il proprietario, benché destinatario, per legge, dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione in Catasto, nella pratica non riceveva alcun beneficio, in quanto costretto comunque a provvedere in proprio all’accatastamento, se pressato da situazioni contingenti quali, ad esempio, la vendita dell’unità immobiliare per cui la situazione catastale doveva essere conforme allo stato reale ai fini della validità dell’atto di trasferimento. Questa semplificazione era già stata soppressa dall’articolo 3 del decreto legislativo 222/2016 (Scia 2).

La nuova disposizione portata dal comma 173 e 174 dell’ articolo 1 della legge sulla concorrenza completa il quadro normativo: il comma 173 ripristina l’obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale direttamente dall’interessato alle Entrate territoriale, quando aventi rilevanza catastale. Il comma 174 prevede una disposizione transitoria per il recupero dei casi in cui gli interventi edilizi siano stati avviati prima della data di entrata in vigore della legge: entro sei mesi da questa data si può provvedere in sanatoria al recupero della conformità catastale. Qualora la proprietà non provvedesse è attivabile il procedimento dell’articolo 1, comma 336 della legge 311/2004 (notifica comunale per l’adempimento spontaneo entro 90 giorni, e accertamento d’ufficio, con spese a carico dell’interessato, a cura delle Entrate in caso di inottemperanza).

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