L'esperto rispondeFisco

Non incide il successivo cambio di destinazione

Marco Zandonà

La domanda

Approfittando del bonus ristrutturazioni del 50 per cento, nel 2015 ho eseguito lavori di manutenzione straordinaria su una casa di mia proprietà, ma disabitata (categoria catastale A/4). Nel caso in cui l'immobile (che resterebbe di mia proprietà) venisse utilizzato da una fondazione senza scopo di lucro (Onlus) quale "casa di cura senza fine di lucro" (categoria catastale B/2), resterebbero valide le detrazioni del 50% già in corso, e potrei fruire dei relativi bonus fiscali per ulteriori lavori di ristrutturazione e risparmio energetico, necessari per rendere l'immobile a norma?

Nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso successivo all’ultimazione degli interventi, si conserva il diritto alla detrazione fino alla completa estinzione del decimo anno, anche se l’unità immobiliare abitativa ristrutturata viene destinata a casa di cura, con variazione catastale da A/4 a B/2 effettuata dopo l’ultimazione dei lavori. L’importante è che all’atto dell’esecuzione dei lavori sussistano tutte le condizioni per accedere ai benefici. La detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) continua ad applicarsi anche in caso di successivo utilizzo come casa di cura. In sostanza, anche in presenza di successivo cambio di destinazione d’uso (variazione catastale in B/2) non si decade dalle agevolazioni fiscali, a patto che ci siano tutti i requisiti per fruire della detrazione quantomeno fino all’ultimazione dei lavori. Se invece, fin dall’origine, è previsto l’intervento di variazione di accatastamento in non abitativo, la detrazione non compete (risoluzione 14/E dell’8 febbraio 2005).Le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dopo il cambio di destinazione d’uso non fruiscono della detrazione del 50 per cento, mentre le spese di riqualificazione energetica, in caso di conseguimento dei prescritti valori termici previsti nel Dm 11 marzo 2008, fruiscono, fino al 31 dicembre 2017, della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 2, lettera a, n.1 e n.3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio 2017, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

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