L'esperto rispondeFisco

L’applicabilità del bonus se si paga con assegno

Marco Zandonà

La domanda

A seguito di interpello circa l'acquisto di un box pertinenziale senza bonifico, è stata emanata la circolare 43/E/2016, nella quale si legge che si può beneficiare della detrazione del 50% se l'impresa attesta con atto notorio che i corrispettivi ricevuti rientrano nella contabilità d'impresa.Può un contribuente beneficiare della detrazione del 50% per l'installazione di un impianto di allarme se ha pagato con assegno, e se la ditta rilascia lo stesso tipo di atto notorio, attestando, cioè, che il corrispettivo rientra nella contabilità d'impresa?

La risposta è affermativa, ma solo se non è possibile fare un nuovo bonifico, annullando l’assegno, e in presenza di tutte le altre condizioni e procedure previste nella circolare 43/E del 2016. Il documento di prassi, con una interpretazione estensiva della normativa, supera i precedenti orientamenti, relativamente al riconoscimento e agli adempimenti necessari per fruire delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).Il combinato disposto dell’articolo 16-bis, comma 9, del Tuir e dell’articolo 1, comma 3, del Dm 41/1998 prevede l’obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva dell’impresa che ha eseguito i lavori. Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio.Ai fini della lotta all’evasione e all’emersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l’obbligo, per le banche e per Poste Italiane, di operare una ritenuta d’acconto (a oggi pari all’8 per cento) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del 50 e del 65 per cento.Con la circolare 43/E/2016, l’agenzia delle Entrate stabilisce che non si decade dai benefici se il pagamento avviene mediante assegno, come nel caso di specie, o con bonifico incompleto. In particolare, il chiarimento riguarda tutte le ipotesi in cui il bonifico bancario o postale è condizione necessaria all’accesso ai benefici. Se il bonifico risulta incompleto o mancante, viene chiarito che il beneficio è comunque riconosciuto a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che «i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito». Tale documentazione dev'essere conservata ed esibita dal contribuente al Caf che presta l’assistenza alla dichiarazione dei redditi, oppure, su richiesta agli uffici dell’amministrazione finanziaria. Come ribadito nella circolare 7/E del 2017, tale procedura è ammessa sempre nell’ipotesi in cui non sia possibile emettere un nuovo bonifico correttivo del precedente o sostitutivo dell’assegno.

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