Fisco

Ici «prima casa» solo sull’abitazione del nucleo familiare

di Laura Ambrosi

Ai fini Ici la detrazione per l’abitazione principale spetta solo per l’immobile di effettiva dimora abituale del nucleo familiare a prescindere dalla residenza anagrafica dei coniugi. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15444 depositata ieri.

Il caso

Un contribuente riceveva degli avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni per Ici per diversi periodi di imposta. In particolare, era disconosciuta la detrazione applicata per l’abitazione principale in quanto il coniuge, residente in altro comune, beneficiava della medesima detrazione.

I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario eccependo che la norma fa riferimento alla residenza anagrafica del contribuente. In ogni caso, era onere dell’ente impositore dimostrare che la famiglia dimorasse abitualmente altrove. La Ctp accoglieva i ricorsi, ma la decisione veniva integralmente riformata in appello. Il contribuente ricorreva così per Cassazione.

La decisione

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che il nucleo familiare del contribuente era composto solo dai due coniugi, poiché i figli erano residenti altrove: il marito (contribuente ricorrente) aveva una residenza in un Comune differente rispetto alla moglie.

L’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 prevedeva, in tema di Ici, che per beneficiare della detrazione di imposta occorreva che l’unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

La norma, inoltre, precisava che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.

In passato la Cassazione (sentenza n. 14389/2010) aveva chiarito che, in ipotesi di effettiva convivenza tra i coniugi, il solo fatto di essere ufficialmente residenti in comuni differenti, non conferiva il diritto per entrambi alle agevolazioni previste per l«’abitazione principale». In sostanza, se i coniugi vivono uniti nella stessa unità immobiliare, hanno diritto alla detrazione solo per questa, a nulla rilevando la residenza anagrafica divisa.

In tale contesto, è onere del contribuente provare l’ubicazione della dimora abituale della famiglia, potendo solo così superare la presunzione del Comune. Sarà poi il giudice del merito, dinanzi a tutti gli elementi prodotti, verificare la dimora effettiva della famiglia.

Nell’eventuale impugnazione occorrerà pertanto evidenziare ogni elemento utile a dimostrare l’effettiva dimora: ad esempio, scelta del medico di famiglia nel Comune di ubicazione dell’immobile, utenze, iscrizioni scolastiche, a palestre, circoli ecc. In altre parole, potrebbe essere utile fornire elementi a dimostrazione che l’intera famiglia abbia in quel Comune il centro dei propri interessi.

Il fronte Imu

Per quanto riguarda l’Imu, che ha sostituito l’Ici, la norma dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l’agevolazione si applica per un solo immobile.

Nell’ipotesi, invece, in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi, il Mef (risposte del 20 gennaio 2014) ha confermato che spetta l’esenzione ad entrambi, atteso che secondo quanto precisato, «la norma dispone chiaramente in materia» e pertanto non è necessaria alcuna interpretazione.

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