Fisco

Il bonus del 65% degli «incapienti» è cedibile alle banche

di Luca De Stefani

Via libera per gli incapienti alle cessioni, anche alle banche, del credito d’imposta Irpef del 65% e di quello del 70-75%, per gli interventi sul risparmio energetico sulle parti comuni condominiali. Sono queste le principali novità che riguardano l’eco-bonus, contenute nella legge di conversione del decreto legge 50/2017.

Prima della sua entrata in vigore, le persone fisiche (pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi e gli imprenditori in contabilità semplificata, scheda di lettura del Senato n. 484/1 al Dl 50/2017) che, anche a seguito delle detrazioni forfettarie Irpef, erano risultate “incapienti” potevano cedere, interamente o solo in parte (il provvedimento 22 marzo 2016, prot. n. 43434, non pone alcun limite, a differenza degli altri due provvedimenti previsti per le altre due tipologie di cessioni) il credito d’imposta Irpef del 65% per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali solo per il 2016 e il 2017. Inoltre, la cessione era possibile solo ai fornitori dei suddetti interventi ed erano escluse le cessioni ad altri soggetti. A questi fini sono considerati “incapienti” i pensionati con un reddito complessivo costituito solo da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze , ai sensi dell’articolo 11, comma 2, Tuir, ovvero i dipendenti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori in contabilità semplificata interessati alle detrazioni dell’articolo 13, comma 1, lettera a, Tuir o dell’articolo 13, comma 5, lettera a, Tuir.

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 50/2017, invece, questa possibilità di cessione del bonus fiscale per gli incapienti è stata prorogata fino al 2021 (quindi, sarà possibile dal 2016 al 2021). Inoltre, per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la cessione potrà essere effettuata anche “ad altri soggetti privati”, diversi dai suddetti fornitori. Gli incapienti, quindi, potranno cedere il credito anche a «istituti di credito e intermediari finanziari», in quanto questo divieto rimarrà solo per le altre due cessioni del credito riservate ai non incapienti (eco-bonus su più del 25% delle parti comuni e interventi antisismici su parti comuni), come confermato dai provvedimenti delle Entrate 108577 e 108572 dell’8 giugno scorso, che si sono basati rispettivamente sugli articoli 14, comma 2-sexies e 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, i quali non verranno modificati dal Dl 50/2017. I cessionari di questo credito d’imposta, poi, potranno anche effettuare la «successiva cessione del credito» acquistato a terzi.

Queste novità per l’eco-bonus del 65% sulle parti comuni condominiali spettante agli incapienti (compresa quella della cessione alle banche) potranno essere utilizzate, con le stesse regole e procedure, anche dagli incapienti che beneficeranno della detrazione (in questo caso solo Irpef e non Ires, perché dedicata solo agli incapienti Irpef) del 70% o del 75% per l’eco-bonus su più del 25% delle parti comuni (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

In generale, dal 2017 al 2021 ai condomìni che effettuano interventi di risparmio energetico di parti comuni condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio per più del 25%, spetta una detrazione Irpef e Ires del 70% (o del 75%, se finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, che consegue almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015). Questi condòmini (anche non incapienti e non necessariamente persone fisiche, quindi, anche società di qualunque genere e/o soggetti Ires per la circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 1) possono cedere questo credito d’imposta, per intero e non in parte (limitazione introdotta dal provvedimento attuativo dell’8 giugno 2017, prot. 108577, e non prevista dalla norma), ai fornitori o «ad altri soggetti privati», ma non alle banche. Con la conversione del decreto legge 50/2017, però, se sono incapienti, potranno cedere questo bonus del 70% o del 75% anche agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

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