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Mini condominio e comunicazione alle Entrate

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Un condominio con sei condomini, in cui non è stato nominato l'amministratore ma è in possesso del codice fiscale, deve comunicare le spese di ristrutturazione effettuate sulle parti condominiali nel modello che scadeva il 07.03.2017?


: La risposta al quesito sottoposto è affermativa. Fermo restando che nel caso di specie non è obbligatoria la nomina di un amministratore (la legge la richiede quando i condomini sono più di otto” (art. 1129, primo comma, c.c.), la sua mancanza non significa che non sussistano gli obblighi, o gli oneri, anche fiscali, connesse all'amministrazione del condominio. Il condominio, ad esempio, resta sostituto di imposta nel pagamento di ritenute di acconto, è tenuto a presentare il modello 770 in sede di dichiarazione dei redditi. In assenza dell'amministratore i condomini sono tenuti in solido ad effettuare la comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico relativi ai lavori condominali effettuati nel 2016. Si segnala che nella Circolare 3/E del marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che in presenza di un “condominio minimo”, le nome civilistiche sul condominio sono comunque valide ad eccezione di quelle che impongono: a) la nomina di un amministratore (nonché l'apertura da parte di quest'ultimo di un apposito conto corrente intestato al condominio stesso), e b) l'adozione di un regolamento comune. L'Agenzia ha osservato che in assenza dell'obbligo di nomina dell'amministratore non vi è di conseguenza nessun obbligo di codice fiscale. Ciò non toglie peraltro che la dichiarazione funzionale al conseguimento del beneficio fiscale avrebbe dovuto essere rilasciata nei tempi di legge.
Per i futuri adempimenti, si consiglia di tener conto del fatto che dovrà essere uno qualsiasi dei condomini a curare obblighi e oneri fiscali prestandosi a farlo volontariamente in favore di tutti gli altri. D'altra parte, la stessa legge di riforma del condominio prevede che in caso di mancanza dell'amministratore “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore”.

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