Fisco

Il regime «premiale» per gli studi di settore degli amministratori condominiali

di Nadia Parducci

Il 23 maggio scorso l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 99553, che regola l'accesso, per il periodo d'imposta 2016, alla disciplina premiale prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del Dl 201/2011, applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. Restano ancora fuori dalla possibilità di accesso al regime di vantaggio i professionisti, fatta eccezione per alcune categorie e per gli amministratori di condominio (studio WK 16U per attività d'impresa e di lavoro autonomo).
I benefici concessi al regime premiale riguardano:
•la preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972;
•la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43 del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972;
•la ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Per poter usufruire dei predetti benefici occorre che il contribuente:
•dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore;
•abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
•risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Inoltre, relativamente a tali condizioni:
•la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
•nel caso in cui il contribuente consegua sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali;
•nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi; inoltre, entrambi gli studi devono risultare interessati dall'applicazione del regime premiale in argomento.
Infine si ricorda che dal periodo d'imposta 2017 sono stati eliminati gli studi di settore e in sostituzione di essi sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale. A detti indici saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

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