Fisco

Credito d’imposta limitato al 2016

di Marco Zandonà

Un credito d’imposta pari al 100% è stato istituito dall’articolo 1, comma 982, della legge 208/2015 (di Stabilità per il 2016) a favore delle persone fisiche che nel 2016 abbiano sostenuto spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme, nonché per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza (per i canoni mensili pagati per il servizio). Il credito del 100% vale per le spese sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per gli edifici promiscui, utilizzati sia per l’uso personale sia per l’attività lavorativa, il bonus è ridotto al 50 per cento. Viceversa, per gli immobili a destinazione diversa (uffici, negozi, fabbricati aziendali), la detrazione non si applica. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi a oggetto le medesime spese.

I benefici fiscali in questione (per il 2016 era stati stanziati 15 milioni di euro) non sono stato prorogati con la legge di Bilancio per il 2017, n. 232/2016; pertanto, operano solo per le spese sostenute nel 2016 (principio di cassa). Dal 20 febbraio al 20 marzo 2017, i contribuenti che hanno sostenuto le spese in questione dovevano inviare le domande di accesso al credito. Secondo il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 14 febbraio 2017, la richiesta andava spedita telematicamente all’Agenzia usando il software gratuito “Creditovideosorverglianza”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it: in caso contrario, il versamento si considera non eseguito.

L’istanza doveva contenere il codice fiscale del beneficiario del credito e del fornitore del bene o del servizio, il numero, la data e l’importo delle fatture dei beni e servizi acquistati (comprensivo dell’Iva). Il credito d’imposta dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016. Con il provvedimento del 30 marzo 2017, le Entrate, dopo aver esaminato le istanze di accesso al beneficio presentate dagli interessati, hanno fissato al 100% dell’importo richiesto la percentuale massima di credito spettante e, con la risoluzione 42/E, hanno indicato il codice tributo “6874” come quello da inserire nel modello F24 per chi opta per l’utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. Il codice va riportato in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati” della sezione “Erario”, e nel campo “Anno di riferimento” si deve scrivere 2016.

Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante, in alternativa alla compensazione, anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi 2017. In tal caso, riliquidando le imposte dovute nell’anno in sede di dichiarazione dei redditi, tenuto conto del credito d’imposta maturato, si può chiedere il rimborso o portare l’eccedenza del credito in diminuzione per le imposte dovute nel 2017 e per gli anni successivi.

Nell’ipotesi in cui per le stesse spese sostenute nel 2016 non si sia rispettata la procedura per accedere al bonus in questione, per le sole persone fisiche non esercenti attività commerciale, con riferimento a interventi in abitazioni e relative pertinenze, è prevista l’applicazione della detrazione del 50% fino a un importo massimo di 96.000 euro, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 (articolo 16-bis del Dpr 917/1986, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con bonifico bancario o postale). La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, infatti, si applica anche in relazione alle opere finalizzate a impedire il compimento di atti penalmente illeciti. In questi casi, rilevano solo le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Va segnalato, infine, l’articolo 7, comma 1-bis, del Dl 14/2017 (decreto “sixcurezza”), in base al quale, dal 2018, i Comuni possono deliberare detrazioni dall’Imu o dalla Tasi per soggetti privati «che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati», nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” previsti dall’articolo 5 dello stesso Dl.

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