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«Prima casa», rettifica Iva possibile entro un anno

Marco Zandonà

La domanda

Nel dicembre 2014 sono cominciati i lavori di costruzione di una casa unifamiliare da me direttamente appaltata a un'impresa edile. Nello stesso Comune posseggo un appartamento "prima casa". Finora l'impresa ha emesso fatture con Iva a 10%; ma adesso - come prescritto dalla legge 208/2015 - posso chiedere la fatturazione Iva al 4% e richiedere indietro l'imposta versata in più, a patto di rivendere l'attuale "prima casa" entro 12 mesi dalla fine dei lavori. L'impresa sostiene che può restituirmi la differenza tra l'Iva versata al 10% e quella al 4% solo per l'anno 2016. È corretto o dovrebbe restituirmi anche la differenza relativa al 2015?

L'articolo 1, comma 55 della legge 208/2015 prevede una disposizione in materia di applicabilità dei benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" (imposta di registro al 2%; Iva al 4%). In particolare, viene stabilito che le agevolazioni si applicano anche al riacquisto di una nuova abitazione, purché la "prima casa" già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tra le condizioni per fruire dei benefici "prima casa", ai fini dell’imposta di registro, viene stabilito che tali agevolazioni sono riconosciute se, nell'atto di compravendita dell'alloggio, l'acquirente dichiari di non essere proprietario di un'altra abitazione per cui abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni(ex comma 1, lettera c), della nota II-bis, dell'articolo 1 della Tariffa Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986). È stata tuttavia prevista una deroga a tale principio, stabilendo che i benefici sono ulteriormente applicabili per l'acquisto di una nuova "prima casa", a condizione che l'abitazione già posseduta (comprata a suo tempo con l'agevolazione) venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tale modifica - in forza del rimando normativo contenuto ai numeri 21 e 39 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 - produce effetti anche ai fini Iva, in caso di acquisto o costruzione di una nuova abitazione dall'impresa (aliquota dell'imposta al 4%). Pertanto, nel caso di specie, entro un anno dal rogito della casa prenotata, o entro l'anno di ultimazione dei lavori se l'acquisto avviene tramite appalto, occorre vendere la casa pre-posseduta.Solo nell'ipotesi in cui non fosse trascorso più di un anno dall'emissione della fattura al 10%, si sarebbe potuto agire in base alla variazione in diminuzione prevista dall’articolo 26 del Dpr 633/72. In sostanza, l'impresa può rettificare la fattura restituendo la maggiore Iva (differenza tra il 10% e il 4%) a seguito della richiesta da parte del committente dei benefici fiscali per l'acquisto o costruzione della "prima casa". Trascorso piu di un anno, il contribuente può fare istanza di rimborso all'agenzia delle Entrate chiedendo l'applicazione dei benefici "prima casa" ex post, dimostrando la presenza di tutti i requisiti richiesti: in caso di diniego, potrà impugnare il rifiuto in Commissione tributaria.

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