Fisco

Dati catastali gratis per i proprietari

di Saverio Fossati

Catasto rapido e gratuito. La consultazione delle banche dati catastali, che ormai da agosto 2016 è garantita a tutti i contribuenti, preme all’agenzia delle Entrate. E, pur avendo assolto gli obblighi normativo-attuativi con il provvedimento del 2 agosto 2016, ieri è stata diramata la circolare 3/E per chiarire gli aspetti applicativi e i casi specifici.

L’acesso, spiegano le Entrate, è garantito online alle persone fisiche abilitate a Fisconline o Entratel: una volta inserito il proprio codice fiscale è possibile consultare le visure e le mappe catastali degli immobili di cui si è proprietari o su cui si vantano diritti reali. I soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni), sempre se registrate ai servizi telematici dell’Agenzia, possono accedere alle informazioni tramite i soggetti incaricati, abilitati dal proprio gestore.

Si possono ottenere visure attutali o “storiche”, della mappa e anche della planimetria, trascrizioni e iscrizioni (e relativi atti).

La circolare richiama l’attenzione sul fatto che i dati disponibili siano stati inseriti dopo l’automazione delle Conservatorie. Non si troveranno neppure gli immobili identificati con codici diversi da quelli attuali (magari perché sono cambiati nel tempo, come può accadere a volte) o se i codici fiscali di richiedente e intestatario non coincidono.

La consultazione gratuita è possibile anche presso gli uffici ma occorre presentare un documento d’identità valido.

Per minori, interdetti o inabilitati la richiesta può essere fatta dal rappresentante legale (a partire dai genitori). Per le persone non fisiche si deve presentare il legale rappresentante o «altro rappresentante organicamente riferibile all’ente».

Le Entrate chiariscono poi la situazione dei beni in comunione legale quando però negli atti è intervenuto un solo coniuge: anche in questi casi ispezioni e visura potranno comunque essere fatte senza pagare tributi. Le stesse regole valgono in casi di «unioni civili» o in quelli di chi, avendo sottoscritto un «contratto di convivenza», ha scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Escluso dalla consultazione gratuita, invece, il «creditore ipotecario» perché non è titolare di diritto reale di proprietà o di altri diritti reali. Mentre il richiedente potrà liberamente (e gratuitamente) consultare le ipoteche iscritte a suo carico.

Da ultimo, conclude l’Agenzia, per le efettuare richieste di ispezione e di visura “personali” sono in corso di predisposizione speciali modelli che saranno resi disponibili nel sito internet dell’Agenzia e presso gli Uffici; rimane ferma la necessità, per gli Uffici, di conservare la documentazione prodotta a corredo delle richieste .

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