L'esperto rispondeFisco

Lo «sconto» non riguarda i condòmini morosi

Marco Zandonà

La domanda

Un condominio ha sostenuto 10.000 euro di spese di manutenzione straordinaria su parti comuni condominiali. La delibera prevedeva che 7.000 euro dovessero essere pagati entro il 31 dicembre 2016, i restanti 3.000 nel 2017.L’amministratore ha bonificato entro il 31 dicembre 2016 5.000 euro, pari alle quote incassate da 8 condomini su 10. Due condomini sono morosi per 2.000 euro. Ai fini della detrazione Irpef del 50%, la ripartizione in base alla tabella millesimale, si calcola sui 5.000 euro per tutti i condomini, compresi i morosi o questi ultimi devono essere esclusi? Se così fosse, i condomini virtuosi avrebbero un importo valido ai fini della detrazione Irpef 50% inferiore alle quote versate all’amministratore di condominio.

L’amministratore del condominio rilascia annualmente a ciascun condomino l’attestazione sui costi detraibili dal singolo proprietario e tutta la documentazione (bonifici e fattura) è conservata dall’amministratore. Se le spese sostenute sono state pagate da tutti i condomini, l’amministratore ripartisce, sempre nel limite massimo della tabella millesimale le spese per le parti comuni tra tutti i condomini. Viceversa, nell’ipotesi in cui le spese non sono state pagate da alcuni condomini, la ripartizione avviene tra i singoli condomini in regola con i pagamenti, ma sempre entro il limite della propria quota millesimale. Per i condomini che non avevano pagato la provvista all’amministratore per effettuare bonifici, il diritto sussiste anche in caso di tardivo pagamento che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico da parte dell’amministratore (ad esempio, bonifici dell’amministratore pagati nel 2016, il pagamento dei morosi deve avvenire entro il 30 settembre 2017). Se ciò non avviene, la detrazione ai morosi non compete nemmeno in caso di pagamento successivo (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, nel caso di specie, l’amministratore rilascia ai condomini in regola l’attestazione relativa all’importo detraibile, tenuto conto della tabella millesimale e dell’importo da lui pagato con bonifico (in tal caso i condomini in regola vengono penalizzati). I condomini morosi riceveranno l’attestazione in ritardo dal momento della regolarizzazione ma solo se questa avviene entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del pagamento da parte dell’amministratore. La quota di detrazione per i condomini che hanno versato l’intero importo dovuto sarà detraibile solo dall’anno successivo a quello di pagamento con bonifico da parte dell’amministratore.

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