Fisco

Novità fiscali: il punto sul quadro sanzionatorio per l’amministratore

di Francesco Schena

La legge di Stabilità 2017 e il decreto del MEF del 01 dicembre 2016, introducono tre grandi nuovi temi sullo scenario degli adempimenti del condominio e degli Amministratori.
Un focus sul quadro sanzionatorio previsto dalle novità si rende necessario per riassumere le posizioni e le responsabilità dei vari attori chiamati ad adempiere.
Nuove scadenze ritenute 4%.
L'art. 1 della legge di stabilità 2017, al comma 36, aggiunge due nuovi commi all'art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600.
Il 2-bis prevede che il versamento della ritenuta del 4% sia effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento delle ritenute operate o che andavano operate, entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.
Il quadro sanzionatorio sul tema non subisce radicali cambiamenti se non quello dello spostamento temporale della condotta dell'omesso versamento delle ritenute operate. Pari modifica interessa i termini del ravvedimento operoso: per il caso di soglia dei 500 euro raggiunta, i termini di decorrenza del ravvedimento scatteranno dal giorno 17 del mese successivo. Per l'ipotesi di mancato raggiungimento della soglia, i termini inizieranno a decorrere dal 1° luglio e dal 21 dicembre di ogni anno.
Nessuna novità, dunque, sul piano del calcolo e determinazione delle sanzioni, comprese quelle ridotte in ragione di un ravvedimento sprint, breve o lungo.
Da ultimo, va ricordato come l'ipotesi di continuare a versare le ritenute del 4% entro il giorno 16 del mese successivo, in continuità con le regole antecedenti, non integri alcuna violazione e quindi non determini alcuna sanzione a carico del condominio sostituto d'imposta.
Tracciabilità dei pagamenti agli appaltatori.
L'altra novità introdotta dalla legge di stabilità è prevista dal nuovo comma 2-ter dell'art. 25-ter del DPR N. 600/1973 che dispone come il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi debba essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Se è vero che la legge n. 220/2012 introduce ormai dal 18 giugno 2013 l'obbligo di pagamento dei fornitori a mezzo di conto corrente bancario o postale intestato al condominio, la novità di oggi riguarda il profilo pubblico dell'adempimento. Infatti, il pagamento di appaltatori in contanti in violazione delle disposizioni del codice civile implica una violazione di un rapporto privatistico con l'ipotesi della sanzione della revoca da parte dell'assemblea o dell'Autorità Giudiziaria in volontaria giurisdizione su ricorso anche di uno solo dei condòmini.
L'inosservanza della disposizione di cui nuovo comma 2-ter, invece, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 che va da 258,23 a 2.065,83 euro ed è considerata violazione in materia di imposte dirette. In tal caso, la sanzione verrebbe comminata comunque al condominio quale sostituto d'imposta – o perché soggetto indicato come obbligato all'adempimento - ma con evidente diritto di rivalsa sull'amministratore per imperizia professionale visto il suo obbligo di adempiervi ex art. 1130, n. 5) del codice civile.
Ma non solo. Il caso integra anche l'ulteriore ipotesi di revoca obbligatoria da parte dell'assemblea prima e da parte dell'A.G. dopo, per gravi irregolarità fiscali, così come previsto dal nuovo art. 1129 del codice civile, novellato dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012.
Invio dati precompilata.
In ordine al nuovo adempimento introdotto dal decreto del MEF del 01 dicembre 2016, la sanzione prevista per il mancato invio della comunicazioni, così come per il tardivo o errato invio entro il termine del 28 febbraio 2017, è pari ad euro 100,00 per ogni violazione. Si tratta di una sanzione a carico dell'Amministratore e giammai del condominio quale sostituto d'imposta, che trova le sue ragioni nel D.Lgs. n. 472/1997, senza che possa trovare applicazione né il cumulo giuridico né il ravvedimento operoso. Tuttavia, nel caso di invio entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo.
Va altresì ricordato come per il 2017, il quadro sanzionatorio non trovi applicazione per i casi di lieve entità del ritardo o dell'errore ma a condizione che questo non determini una indebita fruizione della detrazione da parte del contribuente finale.
Da ultimo, si ritiene che tali violazioni da parte dell'Amministratore non possano determinare l'ipotesi delle gravi irregolarità fiscali ai fini di una revoca del mandato posto che trattasi di adempimento in capo all'Amministratore come professionista e non come legale rappresentante del condominio sostituto d'imposta e quindi nessuna violazione riconducibile agli obblighi del mandatario può ritenersi consumata.
Francesco Schena

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