Fisco

Le prime riposte delle Entrate ai quesiti del Sole 24 Ore sulla «comunicazione» del 28.2

di Saverio Fossati

Ieri, in occasione dell’evento Telefisco, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con l’agenzia delle Entrate, hanno trovato posto anche alcuni degli interrogativi del mondo condominiale, che il Quotidiano Condominio aveva raccolto e pubblicato sul Sole 24 Ore del 17 gennaio. Queste prime due sono visualizzabili cliccando qui . Le altre verrranno rese note sulla pagina condominiale del Sole 24 Ore del prossimo martedì 6 febbraio e, naturalmente, sul Quotidiano Condominio.

Vediamo in sintesi queste prime due risposte, la prima dedicata alla questione se la comunicazione del 28 febbraio sulle detrazioni spettanti ai singoli condòmini per le spese di manutenzione o risparmio energetico sulle parti comuni dovesse riguardare solo i condòmini o anche comodatari, inquilini e altri aventi dirittto alla detrazione ma non qualificabili giuridicamente come condòmini. L’altra, invece, è dedicata a come indicare nella comunicazione le morosità.

Nella prima risposta, a cura di di Enrico Zaccardi, Direttore centrale Gestione Tributi dell'Agenzia, emerge in sostanza che gli amministratori indicano, per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell'appartamento individuati dai soggetti che in generale vengono conderati aventi diritto alla detrazione (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario) e per gli altri cui pure spetta la detrazione, per esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale che individua “altre tipologie di soggetti”.

Nella seconda risposta, che riguarda la situazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini che non sono state pagate per morosità, sempre a cura di Enrico Zaccardi, viene in pratica detto che in questi casi nel campo relativo al “flag pagamento” andrà evidenziato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento (in questo caso il 2016) o se è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Coerentemente a quanto detto nella circolare n. 122 del 1° giugno 1999, al paragrafo 4.8, “ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico”. Quindi la spesa sarà indicata esclusivamente nel foglio informativo.

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