Fisco

Detrazioni, le Entrate spiegano come inviare i dati

di Saverio Fossati

Atteso da decine di migliaia di amministratori condominiali professionisti (e ignorato dalla massa di quelli che, non essendo professionisti, ignorano gli adempimenti fiscali) il provvedimento delle Entrate del 27 gennaio 2017 (prot. 19969/2017) illustra l’obbligo di fornire all’Agenzia i dati dei condòmini. Lo scopo è di indicare nella dichiarazione dei redditi precompilata (730 o Redditi - ex Unico) le quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio, risparmio energetico e arredi di parti comuni.

Incaricati dell’adempimento sono «gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento», quindi anche quelli che nel frattempo si sono dimessi. Dove non esiste l’amministratore, si suppone che possa farlo qualunque condòmino di buona volontà. La trasmissi0ne deve avvenire telematica all’Agenzia e seguendo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del provvedimento (già anticipate dal Quotidiano Condominio lo scorso 27 dicembre) . La comunicazione (non superiore a 3 MegaByte), da fare entro il 28 febbraio 2017 per le spese bonificate nel 2016, riguarda la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento e le «quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare».

La trasmissione avviene (seguendo quanto indicato dal Dm dell’Economia del 1° dicembre 2016, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline con i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Oppure ci si può servire degli intermediari abilitati (commercialisti, eccetera). Si possono anche fare invii sostitutivi o di annullamento dell’invio precedente.

Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il 28 febbraio 2017 si può fare un ulteriore invio contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati o comunque entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file e si ottiene una ricevuta telematica dall’Agenzia

Restano tuttavia inevasi i dubbi espressi dal mondo condominiale sul Sole 24 Ore del 17 gennaio: destinatari sono solo i condòmini (come dicono il Dm e il provvedimento) o anche comodatari e inquilini (come dicono le specifiche tecniche? E vanno indicate anche le quote non pagate dai morosi?

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